Published On: 10 Marzo 2016Categories: ArticoliBy

DDL Concorrenza: approvati al Senato due emendamenti bizzarri

Durante la seduta dell’8 marzo u.s. della X commissione del Senato sono stati approvati due emendamenti al ddl concorrenza davvero bizzarri che vanno ad incidere sui diritti dei danneggiati.

Con il primo si obbliga, in caso di sinistri con soli danni a cose, ad indicare eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale con cui il danneggiato comunica all’impresa il sinistro occorso ovvero a comunicarli a seguito di espressa richiesta inviata all’assicurato dall’impresa. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’indicazione di testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Con il secondo emendamento viene soppresso il diritto del danneggiato di proporre l’azione di risarcimento nei termini previsti dall’art. 145 C.d.A. in caso in cui l’Impresa decida di non formulare un’offerta a seguito degli approfondimenti eseguiti mediante consultazione della banca dati dei sinistri ai sensi dell’art. 148 C.d.A..

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Durante la seduta dell’8 marzo u.s. della X commissione del Senato sono stati approvati due emendamenti al ddl concorrenza davvero bizzarri che vanno ad incidere sui diritti dei danneggiati.

Con il primo si obbliga, in caso di sinistri con soli danni a cose, ad indicare eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale con cui il danneggiato comunica all’impresa il sinistro occorso ovvero a comunicarli a seguito di espressa richiesta inviata all’assicurato dall’impresa. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’indicazione di testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Con il secondo emendamento viene soppresso il diritto del danneggiato di proporre l’azione di risarcimento nei termini previsti dall’art. 145 C.d.A. in caso in cui l’Impresa decida di non formulare un’offerta a seguito degli approfondimenti eseguiti mediante consultazione della banca dati dei sinistri ai sensi dell’art. 148 C.d.A..

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