Diritto civile
Published On: 24 Aprile 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

CTU, il Giudice deve negarla senza allegati o elementi di prova

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 febbraio – 15 aprile 2015, n. 7639 ha rigettato il ricorso con il quale veniva lamentato, tra le altre doglianze, il mancato accoglimento da parte dei giudici di merito della richiesta di consulenza tecnica psichiatrica volta ad accertare il danno psichico patito dalla ricorrente stessa quale conseguenza del grave errore nella diagnosi di un tumore maligno e dell’errore nell’operazione chirurgica seguita.

Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, la decisione dei giudici di merito che hanno rigettato la richiesta di consulenza specialistica è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, più in particolare i Giudici della Suprema Corte di Cassazione ricordano che “la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con la consulenza a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a far compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, (da ultimo, Cass. n. 3130 del 2011; n. 212 del 2006)”.

Nel caso di specie dunque, la mera prospettazione di sintomatologia soggettiva non supportata da elementi di prova allegati dalla parte (quali, per esempio, certificati di cure mediche in corso per la sofferenza psichica) rendeva la consulenza richiesta meramente perlustrativa e non rispettosa del principio dell’onere della prova gravante sul danneggiato.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto civile
Published On: 24 Aprile 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

CTU, il Giudice deve negarla senza allegati o elementi di prova

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 febbraio – 15 aprile 2015, n. 7639 ha rigettato il ricorso con il quale veniva lamentato, tra le altre doglianze, il mancato accoglimento da parte dei giudici di merito della richiesta di consulenza tecnica psichiatrica volta ad accertare il danno psichico patito dalla ricorrente stessa quale conseguenza del grave errore nella diagnosi di un tumore maligno e dell’errore nell’operazione chirurgica seguita.

Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, la decisione dei giudici di merito che hanno rigettato la richiesta di consulenza specialistica è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, più in particolare i Giudici della Suprema Corte di Cassazione ricordano che “la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con la consulenza a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a far compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, (da ultimo, Cass. n. 3130 del 2011; n. 212 del 2006)”.

Nel caso di specie dunque, la mera prospettazione di sintomatologia soggettiva non supportata da elementi di prova allegati dalla parte (quali, per esempio, certificati di cure mediche in corso per la sofferenza psichica) rendeva la consulenza richiesta meramente perlustrativa e non rispettosa del principio dell’onere della prova gravante sul danneggiato.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.