Cosa fare in caso di ritrovamento di animali domestici abbandonati?
Gentile avvocato,
la disturbo per chiederle un consiglio in materia di abbandono di animali.
Mi chiamo Renata e vivo in un paesino vicino Roma insieme al mio compagno Roberto.
Ieri notte stavamo tornando a casa, dopo una cena con amici, ed abbiamo parcheggiato l’autovettura in un parcheggio che si trova vicino la nostra abitazione.
Non appena scesi dall’autovettura abbiamo notato la presenza di una scatola di cartone che si trovava tra due auto parcheggiate.
Anche se era buio abbiamo notato che il cartone si muoveva, come se al suo interno si agitasse qualcosa. Il mio compagno, insospettito, ha aperto la scatola di cartone e con il telefonino ha fatto luce al suo interno. Nella scatola si trovavano due cuccioli di cane, di colore marrone e presumibilmente di poche settimane di vita, probabilmente abbandonati da qualcuno.
Sinceramente non ce la siamo sentita di lasciarli lì e così li abbiamo portati a casa con noi.
Apparentemente i due cuccioli stanno bene, ma per essere sicuri questo pomeriggio li portiamo da un veterinario di zona, anche per accertare se posseggono un eventuale microchip che ci consenta di risalire al proprietario.
Io ed il mio compagno le vorremmo chiedere come ci dobbiamo comportare qualora la visita dal veterinario confermasse la presenza del microchip e riuscissimo ad individuare la persona che li ha abbandonati. In particolare le vorremmo chiedere se dobbiamo segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e se sussistono delle norme che, in qualche modo, puniscono l’abbandono di animali.
Inoltre dobbiamo procedere a denuncia anche se non fosse possibile individuare un proprietario?
Grazie
___________________
Gentile Sig.ra,
Le confermo la sussistenza, all’interno del codice penale e in altre leggi, di norme incriminatrici dei reati commessi in danno degli animali e vi consiglio di denunziare, in ogni caso, l’accaduto alle Forze dell’Ordine.
Infatti il nostro codice penale contempla il reato di “abbandono di animali”, il quale è previsto e punito dall’art. 727 c.p.
Tale articolo, nel testo in vigore a seguito della riforma introdotta dalla legge 20 luglio 2004 n. 189, recita espressamente “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito attitudine alla cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000, 00 euro a 10.000, 00 euro”.
Il reato in discorso è collocato tra le “contravvenzioni”, ovvero tra quei reati minori che sono puniti con le sanzioni meno afflittive dell’arresto o dell’ammenda, in tal modo differenziandosi dai “delitti” per i quali sono previste le più severe sanzioni della reclusione e della multa.
Pertanto l’abbandono di animali costituisce – non un semplice illecito amministrativo – ma un vero e proprio reato previsto e punito dal codice penale.
L’elemento oggettivo è costituito dalla condotta, attiva o omissiva, dell’abbandono e l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico o dalla semplice colpa (da intendersi quale negligenza, imprudenza o imperizia).
Abbandonare un animale non significa solamente lasciarlo, ma lasciarlo in balia di se stesso e, questo, è proprio quanto accaduto nel caso in esame.
Pertanto Le consiglio, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di animali domestici e riconducibili ad un proprietario, di sporgere comunque denunzia presso la Pubblica Autorità, eventualmente contro ignoti.
Infatti l’art. 727 del codice penale punisce anche la condotta di chi abbandona animali che, pur essendo selvatici, “abbiano acquisito attitudine alla cattività” e quindi animali che – pur non essendo vissuti con l’uomo – siano comunque vissuti in situazioni tali da non poter apprendere i meccanismi di difesa che sono normalmente innati negli animali.
Inoltre occorre considerare che l’articolo 5 comma 1 della legge n. 281/1991 (abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione) punisce chiunque “abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione”, senza alcuna distinzione tra animali domestici, abituati a vivere in cattività o non abituati.
Pertanto è punibile anche la condotta di chi, trovando un animale in strada, lo custodisca per breve tempo in casa e poi – magari proprio in considerazione della mancata attitudine dell’animale a vivere in cattività – lo lasci in una situazione in cui l’animale non può badare a se stesso ( a titolo esemplificativo: il cucciolo separato dalla madre, detenuto in casa per breve tempo e poi lasciato in strada lontano dalla madre).
Per quanto concerne gli aspetti procedurali Le rappresento che i reati in discorso sono perseguibili d’ufficio, indipendentemente dalla presentazione di querela da parte, e che la competenza all’accertamento del reato e all’applicazione delle relative sanzioni spetta al Tribunale in composizione monocratica.
Sergio Scicchitano
Cosa fare in caso di ritrovamento di animali domestici abbandonati?
Gentile avvocato,
la disturbo per chiederle un consiglio in materia di abbandono di animali.
Mi chiamo Renata e vivo in un paesino vicino Roma insieme al mio compagno Roberto.
Ieri notte stavamo tornando a casa, dopo una cena con amici, ed abbiamo parcheggiato l’autovettura in un parcheggio che si trova vicino la nostra abitazione.
Non appena scesi dall’autovettura abbiamo notato la presenza di una scatola di cartone che si trovava tra due auto parcheggiate.
Anche se era buio abbiamo notato che il cartone si muoveva, come se al suo interno si agitasse qualcosa. Il mio compagno, insospettito, ha aperto la scatola di cartone e con il telefonino ha fatto luce al suo interno. Nella scatola si trovavano due cuccioli di cane, di colore marrone e presumibilmente di poche settimane di vita, probabilmente abbandonati da qualcuno.
Sinceramente non ce la siamo sentita di lasciarli lì e così li abbiamo portati a casa con noi.
Apparentemente i due cuccioli stanno bene, ma per essere sicuri questo pomeriggio li portiamo da un veterinario di zona, anche per accertare se posseggono un eventuale microchip che ci consenta di risalire al proprietario.
Io ed il mio compagno le vorremmo chiedere come ci dobbiamo comportare qualora la visita dal veterinario confermasse la presenza del microchip e riuscissimo ad individuare la persona che li ha abbandonati. In particolare le vorremmo chiedere se dobbiamo segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e se sussistono delle norme che, in qualche modo, puniscono l’abbandono di animali.
Inoltre dobbiamo procedere a denuncia anche se non fosse possibile individuare un proprietario?
Grazie
___________________
Gentile Sig.ra,
Le confermo la sussistenza, all’interno del codice penale e in altre leggi, di norme incriminatrici dei reati commessi in danno degli animali e vi consiglio di denunziare, in ogni caso, l’accaduto alle Forze dell’Ordine.
Infatti il nostro codice penale contempla il reato di “abbandono di animali”, il quale è previsto e punito dall’art. 727 c.p.
Tale articolo, nel testo in vigore a seguito della riforma introdotta dalla legge 20 luglio 2004 n. 189, recita espressamente “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito attitudine alla cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000, 00 euro a 10.000, 00 euro”.
Il reato in discorso è collocato tra le “contravvenzioni”, ovvero tra quei reati minori che sono puniti con le sanzioni meno afflittive dell’arresto o dell’ammenda, in tal modo differenziandosi dai “delitti” per i quali sono previste le più severe sanzioni della reclusione e della multa.
Pertanto l’abbandono di animali costituisce – non un semplice illecito amministrativo – ma un vero e proprio reato previsto e punito dal codice penale.
L’elemento oggettivo è costituito dalla condotta, attiva o omissiva, dell’abbandono e l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico o dalla semplice colpa (da intendersi quale negligenza, imprudenza o imperizia).
Abbandonare un animale non significa solamente lasciarlo, ma lasciarlo in balia di se stesso e, questo, è proprio quanto accaduto nel caso in esame.
Pertanto Le consiglio, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di animali domestici e riconducibili ad un proprietario, di sporgere comunque denunzia presso la Pubblica Autorità, eventualmente contro ignoti.
Infatti l’art. 727 del codice penale punisce anche la condotta di chi abbandona animali che, pur essendo selvatici, “abbiano acquisito attitudine alla cattività” e quindi animali che – pur non essendo vissuti con l’uomo – siano comunque vissuti in situazioni tali da non poter apprendere i meccanismi di difesa che sono normalmente innati negli animali.
Inoltre occorre considerare che l’articolo 5 comma 1 della legge n. 281/1991 (abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione) punisce chiunque “abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione”, senza alcuna distinzione tra animali domestici, abituati a vivere in cattività o non abituati.
Pertanto è punibile anche la condotta di chi, trovando un animale in strada, lo custodisca per breve tempo in casa e poi – magari proprio in considerazione della mancata attitudine dell’animale a vivere in cattività – lo lasci in una situazione in cui l’animale non può badare a se stesso ( a titolo esemplificativo: il cucciolo separato dalla madre, detenuto in casa per breve tempo e poi lasciato in strada lontano dalla madre).
Per quanto concerne gli aspetti procedurali Le rappresento che i reati in discorso sono perseguibili d’ufficio, indipendentemente dalla presentazione di querela da parte, e che la competenza all’accertamento del reato e all’applicazione delle relative sanzioni spetta al Tribunale in composizione monocratica.
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