Locazioni e condominio
Published On: 24 Luglio 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Contratto locazione non registrato: la possibilità di appello contro lo sfratto

La sentenza n. 15230, depositata il 3 luglio u.s., della Suprema Corte ha dichiarato che le questioni di merito, in tema di locazione, possono essere fatte valere esclusivamente con l’opposizione, proprio perché in questo modo il giudizio non si limita alla sola fase sommaria.

Specificamente, il conduttore ha appellato la convalida del proprio sfratto, fondata sul mancato adempimento a seguito della richiesta del termine di grazia, adducendo quale motivo dell’impugnazione la mancata registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

La Corte territoriale ha rigettato la suddetta impugnazione, dichiarando inammissibile l’appello in quanto “la richiesta del termine di grazia aveva implicitamente ammesso l’esistenza di un valido contratto di locazione”.

Pertanto il conduttore ricorreva in Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa in applicazione dell’art. 663 cod. proc. civ., pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. , è tuttavia soggetta al normale rimedio dell’appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione” (Cass. Civ., sent. n. 1222/2006) e precisando che, nel caso di specie, il conduttore non ha rilevato alcuna causa di nullità del contratto di locazione durante la fase sommaria, limitandosi a richiedere il termine di grazia per l’adempimento delle obbligazioni assunte, ne ha mai proposto alcuna opposizione all’intimazione ed alla successiva convalida, che avrebbe comportato il mutamento del rito volto all’instaurazione di un procedimento ordinario di cognizione.

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Contratto locazione non registrato: la possibilità di appello contro lo sfratto

La sentenza n. 15230, depositata il 3 luglio u.s., della Suprema Corte ha dichiarato che le questioni di merito, in tema di locazione, possono essere fatte valere esclusivamente con l’opposizione, proprio perché in questo modo il giudizio non si limita alla sola fase sommaria.

Specificamente, il conduttore ha appellato la convalida del proprio sfratto, fondata sul mancato adempimento a seguito della richiesta del termine di grazia, adducendo quale motivo dell’impugnazione la mancata registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

La Corte territoriale ha rigettato la suddetta impugnazione, dichiarando inammissibile l’appello in quanto “la richiesta del termine di grazia aveva implicitamente ammesso l’esistenza di un valido contratto di locazione”.

Pertanto il conduttore ricorreva in Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa in applicazione dell’art. 663 cod. proc. civ., pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. , è tuttavia soggetta al normale rimedio dell’appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione” (Cass. Civ., sent. n. 1222/2006) e precisando che, nel caso di specie, il conduttore non ha rilevato alcuna causa di nullità del contratto di locazione durante la fase sommaria, limitandosi a richiedere il termine di grazia per l’adempimento delle obbligazioni assunte, ne ha mai proposto alcuna opposizione all’intimazione ed alla successiva convalida, che avrebbe comportato il mutamento del rito volto all’instaurazione di un procedimento ordinario di cognizione.

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