Contratti in nero: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche per dirimere la questione sorta in seguito alla sentenza di incostituzionalità del Decreto Legislativo 23/2011.
Come molti ricorderanno, infatti, l’art. 3 comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011 aveva introdotto la possibilità per gli inquilini totalmente o parzialmente “in nero” di recarsi direttamente all’Agenzia delle Entrate a registrare il contratto (o dichiarare i reali importi del canone di locazione) e ottenere, in cambio, una riduzione del canone pari a circa l’80% di quanto dovuto.
Successivamente, però, la Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2014 ha dichiarato prima l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate e poi con sentenza n. 169/15 del 16/7/2015 anche dell’art. 5 comma 1 ter del d.l. n. 47/2014 che ne aveva “fatti salvi gli effetti”, fino al 31.12.2015.
Come sopra accennato la legge di stabilità 2016 ha ora previsto all’art. 13 c. 5 che “Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato“.
Si spera che tale intervento ponga fine a tale bizzarra vicenda.
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Come molti ricorderanno, infatti, l’art. 3 comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011 aveva introdotto la possibilità per gli inquilini totalmente o parzialmente “in nero” di recarsi direttamente all’Agenzia delle Entrate a registrare il contratto (o dichiarare i reali importi del canone di locazione) e ottenere, in cambio, una riduzione del canone pari a circa l’80% di quanto dovuto.
Successivamente, però, la Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2014 ha dichiarato prima l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate e poi con sentenza n. 169/15 del 16/7/2015 anche dell’art. 5 comma 1 ter del d.l. n. 47/2014 che ne aveva “fatti salvi gli effetti”, fino al 31.12.2015.
Come sopra accennato la legge di stabilità 2016 ha ora previsto all’art. 13 c. 5 che “Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato“.
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