Diritto civile
Published On: 31 Luglio 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Consulta: illegittime norme che regolano orari di negozi e bar

La Corte Costituzionale, con sentenza dell’11 marzo 2013, n. 38 è tornata ad occuparsi della liberalizzazione delle attività commerciali, dichiarando illegittime le norme che disciplinano gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

La Corte, ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, (poi convertito), che ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, (poi convertito), dispone che le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. n. 114 del 1998, nonché quelle di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e le prescrizioni elencati nel medesimo art. 3, tra cui «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio».

Una Legge Regionale che reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e viola, quindi, l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

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Consulta: illegittime norme che regolano orari di negozi e bar

La Corte Costituzionale, con sentenza dell’11 marzo 2013, n. 38 è tornata ad occuparsi della liberalizzazione delle attività commerciali, dichiarando illegittime le norme che disciplinano gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

La Corte, ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, (poi convertito), che ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, (poi convertito), dispone che le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. n. 114 del 1998, nonché quelle di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e le prescrizioni elencati nel medesimo art. 3, tra cui «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio».

Una Legge Regionale che reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e viola, quindi, l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

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