Conflitto tra poteri dello Stato, riconosciuta ammissibilità del giudizio
La Corte Costituzionale con la ordinanza n 56/2013 ha riconosciuto l’ammissibilità, o meglio la procedibilità, del giudizio per conflitto di attribuzioni fra Poteri dello Stato, nella sua fase di merito, anche nell’ipotesi in cui la notifica del ricorso che solleva il conflitto e dell’ordinanza che lo dichiara ammissibile sia affetta da vizi, purché ovviamente avvenuta nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge.
Il giudizio oggetto della pronuncia era stato promosso dal Tribunale Civile di Roma contro la Camera dei Deputati poiché, secondo il ricorrente, sarebbe stata violata la sua sfera di attribuzione nel riconoscere, in favore di un suo appartenete, l’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost.
In conseguenza di ciò la Consulta aveva, in prima battuta, dichiarato l’ammissibilità del conflitto, disponendo che il ricorrente notificasse alla Camera dei Deputati, nei termini previsti, il ricorso e l’ordinanza di ammissione del conflitto perchè si aprisse la successiva fase di merito del conflitto medesimo.
Il ricorrente aveva provveduto alla prescritta notifica nel rispetto dei termini assegnati, ma la notifica tuttavia era stata contestata dalla Camera dei Deputati che, costituendosi innanzi alla Corte, aveva rilevato che il ricorso le era stato notificato in forma non integrale (per mancanza delle pagine 2 e 4) così sostenendo di non avere potuto compiutamente conoscere le ragioni della controparte e, quindi, articolare la propria difesa.
In ragione di ciò la Camera dei Deputati aveva insistito per la declaratoria di inammissibilità-improcedibilità del conflitto, cui si era opposto invece il Tribunale ricorrente.
Orbene con l’ordinanza in commento la Consulta si è espressa in modo favorevole al ricorrente evidenziando che l’incompletezza della copia del ricorso non comporta inesistenza ma un mero vizio sanabile della notificazione, atteso che essa è stata comunque notificata in termini alla Camera, sua destinataria, unitamente all’ordinanza di ammissibilità del conflitto (la quale riporta testualmente, per altro, le dichiarazioni per cui è conflitto).
In ragione di ciò la Consulta, pur avendo evidenziato che la costituzione in giudizio della Camera non aveva l’effetto sanante atteso che la resistente non aveva accettato il contraddittorio nel merito, ha rigettato l’eccezione della Camera dei Deputati, ordinando al Tribunale di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso in forma integrale.
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Il giudizio oggetto della pronuncia era stato promosso dal Tribunale Civile di Roma contro la Camera dei Deputati poiché, secondo il ricorrente, sarebbe stata violata la sua sfera di attribuzione nel riconoscere, in favore di un suo appartenete, l’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost.
In conseguenza di ciò la Consulta aveva, in prima battuta, dichiarato l’ammissibilità del conflitto, disponendo che il ricorrente notificasse alla Camera dei Deputati, nei termini previsti, il ricorso e l’ordinanza di ammissione del conflitto perchè si aprisse la successiva fase di merito del conflitto medesimo.
Il ricorrente aveva provveduto alla prescritta notifica nel rispetto dei termini assegnati, ma la notifica tuttavia era stata contestata dalla Camera dei Deputati che, costituendosi innanzi alla Corte, aveva rilevato che il ricorso le era stato notificato in forma non integrale (per mancanza delle pagine 2 e 4) così sostenendo di non avere potuto compiutamente conoscere le ragioni della controparte e, quindi, articolare la propria difesa.
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Orbene con l’ordinanza in commento la Consulta si è espressa in modo favorevole al ricorrente evidenziando che l’incompletezza della copia del ricorso non comporta inesistenza ma un mero vizio sanabile della notificazione, atteso che essa è stata comunque notificata in termini alla Camera, sua destinataria, unitamente all’ordinanza di ammissibilità del conflitto (la quale riporta testualmente, per altro, le dichiarazioni per cui è conflitto).
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