Locazioni e condominio
Published On: 12 Settembre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Condominio, come si determina la natura del sottotetto

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19094 depositata il 10 settembre 2014, affronta il problema della natura comune ovvero di pertinenza del sottotetto.

In particolare, “In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (Cass. Ordinanza n. 17249 del 12/08/2011)”.

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Condominio, come si determina la natura del sottotetto

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19094 depositata il 10 settembre 2014, affronta il problema della natura comune ovvero di pertinenza del sottotetto.

In particolare, “In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (Cass. Ordinanza n. 17249 del 12/08/2011)”.

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