Published On: 3 Aprile 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Concordato preventivo, il professionista che attesta veridicità dei dati deve essere "indipendente"

Egregio Avvocato,

mi chiamo Simona e sono il legale rappresentante di una società che opera nel settore dell’editoria e che ha la sua sede legale a Torino.

La società, costituita nel 1983, è oggi sommersa dai debiti ed è in procinto di presentare in Tribunale domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Prima di procedere alla redazione del piano concordatario, che dovrà costituire parte integrante della domanda, mi rivolgo a Lei per chiedere consiglio circa l’individuazione del professionista cui poter affidare il compito di redigere la relazione di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano concordatario.

Le volevo chiedere, in buona sostanza, se posso conferire l’incarico al commercialista di fiducia della società, in considerazione del fatto che sono circa vent’anni che presta la sua opera professionale al servizio della società – in virtù di un contratto di collaborazione concluso nel 1992 – e  quindi ben conosce la storia della società e l’evolversi della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria.

Inoltre, Le preciso che il professionista in discorso è regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili.

Grazie

________

Gentile  Simona,

ritengo che non sia proprio il caso di rivolgersi al professionista di fiducia della società, specie in quanto legato alla stessa da un rapporto di collaborazione professionale che dura da circa venti anni.

Infatti, anche se l’art. 161 della Legge Fallimentare, nel testo recentemente modificato dall’art. 33 del Decreto Sviluppo n. 83/2012, rimette al debitore la scelta del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano , il medesimo articolo aggiunge che il professionista deve essere in possesso dei requisiti di all’art. 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare.

Tuttavia, anche tale articolo – 67  terzo comma lettera d) – è stato modificato dal menzionato art. 33 del decreto sviluppo n. 83/2012 e, nel suo nuovo testo, precisa espressamente che il professionista attestatore deve essere indipendente e indica, anche, i requisiti richiesti perché ricorra la condizione di ”indipendenza”.

In modo particolare, il nuovo testo dell’art. 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare prevede che il professionista è  indipendente “quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse al risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza del giudizio” e precisa che, in ogni caso, “non deve avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore”.

Il commercialista di fiducia della società, cui Lei si riferisce nella richiesta di parere, non sembrerebbe presentare tale requisito e, pertanto, ritengo sia opportuno conferire l’incarico ad un diverso professionista.

Nella speranza di avere risposto in modo esaustivo al suo quesito, invio distinti saluti.

Sergio Scicchitano

 

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Concordato preventivo, il professionista che attesta veridicità dei dati deve essere "indipendente"

Egregio Avvocato,

mi chiamo Simona e sono il legale rappresentante di una società che opera nel settore dell’editoria e che ha la sua sede legale a Torino.

La società, costituita nel 1983, è oggi sommersa dai debiti ed è in procinto di presentare in Tribunale domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Prima di procedere alla redazione del piano concordatario, che dovrà costituire parte integrante della domanda, mi rivolgo a Lei per chiedere consiglio circa l’individuazione del professionista cui poter affidare il compito di redigere la relazione di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano concordatario.

Le volevo chiedere, in buona sostanza, se posso conferire l’incarico al commercialista di fiducia della società, in considerazione del fatto che sono circa vent’anni che presta la sua opera professionale al servizio della società – in virtù di un contratto di collaborazione concluso nel 1992 – e  quindi ben conosce la storia della società e l’evolversi della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria.

Inoltre, Le preciso che il professionista in discorso è regolarmente iscritto nel registro dei revisori contabili.

Grazie

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Gentile  Simona,

ritengo che non sia proprio il caso di rivolgersi al professionista di fiducia della società, specie in quanto legato alla stessa da un rapporto di collaborazione professionale che dura da circa venti anni.

Infatti, anche se l’art. 161 della Legge Fallimentare, nel testo recentemente modificato dall’art. 33 del Decreto Sviluppo n. 83/2012, rimette al debitore la scelta del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano , il medesimo articolo aggiunge che il professionista deve essere in possesso dei requisiti di all’art. 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare.

Tuttavia, anche tale articolo – 67  terzo comma lettera d) – è stato modificato dal menzionato art. 33 del decreto sviluppo n. 83/2012 e, nel suo nuovo testo, precisa espressamente che il professionista attestatore deve essere indipendente e indica, anche, i requisiti richiesti perché ricorra la condizione di ”indipendenza”.

In modo particolare, il nuovo testo dell’art. 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare prevede che il professionista è  indipendente “quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse al risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza del giudizio” e precisa che, in ogni caso, “non deve avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore”.

Il commercialista di fiducia della società, cui Lei si riferisce nella richiesta di parere, non sembrerebbe presentare tale requisito e, pertanto, ritengo sia opportuno conferire l’incarico ad un diverso professionista.

Nella speranza di avere risposto in modo esaustivo al suo quesito, invio distinti saluti.

Sergio Scicchitano

 

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