Come posso recuperare da un cliente i dovuti compensi professionali?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Paolo e sono un Suo Collega appartenente al Foro di Ferrara. Le chiedo un consiglio in merito al corretto modo di agire per recuperare dalla mia cliente – una società ammessa alla procedura di concordato preventivo – i dovuti compensi professionali. Ad un tale riguardo preciso di aver svolto – prima che la società presentasse in Tribunale la sua proposta di concordato preventivo – attività di rappresentanza e difesa della stessa in bene quattro giudizi, tutti conclusi con sentenze ormai passate in giudicato. Io, ritenendo di avere esaurito il mandato, ho inviato alla società le notule professionali chiedendone il saldo. Tuttavia la mia richiesta non ha avuto alcun concreto riscontro, né alcun esito hanno avuto le successive tre raccomandate a.r. inviate, tutte contenenti l’esplicito sollecito al tempestivo adempimento di quanto dovuto. Successivamente – attraverso apposita visura camerale – ho appreso che la società in discorso, qualche giorno dopo i miei solleciti di pagamento, ha presentato in Tribunale ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, essendo presumibilmente gravata da una crisi economica. Inoltre ho appreso che il Tribunale ha disposto l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. A questo punto – interessato al recupero dei miei onorari – ho contattato il Commissario Giudiziale chiedendo di conoscere se – nell’ambito della proposta di concordato – il mio nominativo fosse stato incluso o meno nell’elenco dei creditori e per quale importo. Il Commissario Giudiziale mi ha riferito che, nell’elenco dei creditori, il mio nominativo non compare.
A questo punto, ritenendo di essere stato escluso dalla proposta di concordato preventivo, desidero sapere se – nell’impossibilità di intraprendere esecuzione forzata nei confronti della società (stante la pendenza della procedura di concordato preventivo) – posso comunque chiedere e magari ottenere alla società lo spontaneo pagamento delle mie spettanze professionali, oltretutto maturate in epoca antecedente alla presentazione della proposta di concordato, o se invece debbo necessariamente insinuare il mio credito nel passivo del concordato preventivo.
Grazie
________
Caro Paolo,
Un eventuale pagamento dei suoi compensi professionali eseguito – sia pur spontaneamente – dalla società al fuori della procedura di concordato preventivo sarebbe, a mio avviso, affetto da nullità. L’art. 168 della Legge Fallimentare prevede, a pena di nullità, il divieto – per i creditori aventi titolo o causa anteriori al decreto di ammissione al concordato preventivo (come è nel caso di specie) – di iniziare o proseguire azioni esecutive, sul patrimonio del debitore, dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura e sino alla data in cui diviene definitivo il decreto di omologazione del concordato. Si tratta di un divieto assoluto che non contempla deroghe e che, come ritenuto in dottrina e giurisprudenza, deve considerarsi esteso a qualsiasi altra iniziativa del creditore volta a realizzare il proprio credito al di fuori della procedura concorsuale. Ad un tale riguardo è estremamente chiara e convincente, nella sua parte motiva, la sentenza della Corte di Cassazione n. 578 del 12 gennaio 2007 secondo cui “dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum…. l’art. 168 L.F, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l’art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema”.
Pertanto non Le rimane che chiedere di poter partecipare alla procedura di concordato preventivo ed ottenere in quella sede il soddisfacimento dei credito chiedendo – attraverso una dichiarazione di credito da inviare al Commissario Giudiziale, con allegata una relazione illustrativa dell’attività svolta e la documentazione giustificativa – l’inserimento del suo nominativo e del suo credito nell’elenco dei creditori. Il fatto che l’elenco stilato dalla società proponente il concordato non contempli il suo nominativo, non preclude la possibilità di un successivo inserimento, avendo il Commissario Giudiziale – a norma dell’art. 171 della L.F. – il compito di apportare all’elenco le opportune rettifiche, eventualmente inserendo crediti ulteriori di cui viene a conoscenza esaminando la contabilità sociale o in altro modo.
Nella speranza di avere risposto in modo esaustivo al suo quesito, invio distinti saluti.
Sergio Scicchitano
Come posso recuperare da un cliente i dovuti compensi professionali?
Egregio Avvocato,
mi chiamo Paolo e sono un Suo Collega appartenente al Foro di Ferrara. Le chiedo un consiglio in merito al corretto modo di agire per recuperare dalla mia cliente – una società ammessa alla procedura di concordato preventivo – i dovuti compensi professionali. Ad un tale riguardo preciso di aver svolto – prima che la società presentasse in Tribunale la sua proposta di concordato preventivo – attività di rappresentanza e difesa della stessa in bene quattro giudizi, tutti conclusi con sentenze ormai passate in giudicato. Io, ritenendo di avere esaurito il mandato, ho inviato alla società le notule professionali chiedendone il saldo. Tuttavia la mia richiesta non ha avuto alcun concreto riscontro, né alcun esito hanno avuto le successive tre raccomandate a.r. inviate, tutte contenenti l’esplicito sollecito al tempestivo adempimento di quanto dovuto. Successivamente – attraverso apposita visura camerale – ho appreso che la società in discorso, qualche giorno dopo i miei solleciti di pagamento, ha presentato in Tribunale ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, essendo presumibilmente gravata da una crisi economica. Inoltre ho appreso che il Tribunale ha disposto l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. A questo punto – interessato al recupero dei miei onorari – ho contattato il Commissario Giudiziale chiedendo di conoscere se – nell’ambito della proposta di concordato – il mio nominativo fosse stato incluso o meno nell’elenco dei creditori e per quale importo. Il Commissario Giudiziale mi ha riferito che, nell’elenco dei creditori, il mio nominativo non compare.
A questo punto, ritenendo di essere stato escluso dalla proposta di concordato preventivo, desidero sapere se – nell’impossibilità di intraprendere esecuzione forzata nei confronti della società (stante la pendenza della procedura di concordato preventivo) – posso comunque chiedere e magari ottenere alla società lo spontaneo pagamento delle mie spettanze professionali, oltretutto maturate in epoca antecedente alla presentazione della proposta di concordato, o se invece debbo necessariamente insinuare il mio credito nel passivo del concordato preventivo.
Grazie
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Caro Paolo,
Un eventuale pagamento dei suoi compensi professionali eseguito – sia pur spontaneamente – dalla società al fuori della procedura di concordato preventivo sarebbe, a mio avviso, affetto da nullità. L’art. 168 della Legge Fallimentare prevede, a pena di nullità, il divieto – per i creditori aventi titolo o causa anteriori al decreto di ammissione al concordato preventivo (come è nel caso di specie) – di iniziare o proseguire azioni esecutive, sul patrimonio del debitore, dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura e sino alla data in cui diviene definitivo il decreto di omologazione del concordato. Si tratta di un divieto assoluto che non contempla deroghe e che, come ritenuto in dottrina e giurisprudenza, deve considerarsi esteso a qualsiasi altra iniziativa del creditore volta a realizzare il proprio credito al di fuori della procedura concorsuale. Ad un tale riguardo è estremamente chiara e convincente, nella sua parte motiva, la sentenza della Corte di Cassazione n. 578 del 12 gennaio 2007 secondo cui “dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum…. l’art. 168 L.F, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l’art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema”.
Pertanto non Le rimane che chiedere di poter partecipare alla procedura di concordato preventivo ed ottenere in quella sede il soddisfacimento dei credito chiedendo – attraverso una dichiarazione di credito da inviare al Commissario Giudiziale, con allegata una relazione illustrativa dell’attività svolta e la documentazione giustificativa – l’inserimento del suo nominativo e del suo credito nell’elenco dei creditori. Il fatto che l’elenco stilato dalla società proponente il concordato non contempli il suo nominativo, non preclude la possibilità di un successivo inserimento, avendo il Commissario Giudiziale – a norma dell’art. 171 della L.F. – il compito di apportare all’elenco le opportune rettifiche, eventualmente inserendo crediti ulteriori di cui viene a conoscenza esaminando la contabilità sociale o in altro modo.
Nella speranza di avere risposto in modo esaustivo al suo quesito, invio distinti saluti.
Sergio Scicchitano
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