Published On: 11 Settembre 2012Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Come posso far cancellare la segnalazione alla Centrale Rischi come cattivo pagatore?

Gent.mo avvocato,

alcuni anni fa ho sottoscritto con una Finanziaria un contratto di finanziamento della durata di 4 anni per l’acquisto di un’autovettura.

Per tutta la durata del contratto ho sempre pagato puntualmente tutte le rate, sempre prima della loro scadenza; l’ultima rata del contratto è scaduta nel gennaio 2011.

Dopo la conclusione del contratto la Finanziaria mi ha più volte contattato chiedendomi nuovamente il pagamento di alcune rate; alle loro richieste ho sempre risposto inviando i bollettini delle rate già pagate per le quali mi veniva reiterata la richiesta di pagamento.

Credevo che la questione si fosse ormai risolta.

Invece circa un mese fa ho richiesto presso un altro Istituto un finanziamento per l’acquisto di altri beni; la Finanziaria a cui mi sono rivolto mi ha tuttavia rifiutato il finanziamento non essendo risultato idoneo ad accedere al credito.

Ho così scoperto di essere stato segnalato alla Centrale Rischi del CRIF per il pagamento in ritardo di una rata del precedente contratto anche se ciò non corrisponde a realtà.

Ritengo che questa segnalazione sia illegittima e che leda la mia immagine ma non so che provvedimenti posso adottare per ottenere la cancellazione e potere accedere nuovamente al credito.

Mi chiedo inoltre se la Finanziaria che ha effettuato la segnalazione abbia qualche responsabilità nei miei confronti.

_________________

 

Egregio Signore,

il suo caso è purtroppo ormai comune a molte persone.

Le Società Finanziarie infatti provvedono spesso ad effettuare segnalazioni a carico dei loro clienti pur in assenza dei necessari presupposti di legge, senza inoltre inviargli alcuna preventiva segnalazione; circostanza che già di per sé comporta una violazione della normativa in materia.

La Giurisprudenza ha ormai costantemente riconosciuto che l’abusiva ed illegittima segnalazione di un soggetto in una Centrale Rischi ad opera dell’Istituto Finanziario lede l’immagine e l’onore dell’interessato che, illegittimamente qualificato come “cattivo pagatore”, si vede negare l’accesso al credito per tutto il tempo in cui la segnalazione permane.

E’ quindi possibile adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere, da un lato, l’accertamento della illegittimità della segnalazione e, dall’altro, il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento doloso e/o colposo tenuto dalla Finanziaria.

Tuttavia un’azione ordinaria può spesso non essere sufficiente a tutelare i bisogni del soggetto leso poiché, nelle more di un giudizio a cognizione piena, l’interessato potrebbe comunque avere necessità di accedere nuovamente al credito e, fintanto che la segnalazione permane, detto accesso gli potrebbe essere negato.

In questi casi è allora utile proporre, unitamente all’azione ordinaria di risarcimento del danno, anche un’azione cautelare diretta ad ottenere dall’Autorità Giudiziaria un ordine di cancellazione immediata della illegittima segnalazione.

Infatti in materia di segnalazione di un soggetto in una Centrale Rischi la Giurisprudenza è ormai incline a  ritenere ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. qualora – come nel caso di specie – la segnalazione sia stata illegittima, risultando tale segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato, tenuto conto del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito nel giudizio a cognizione piena.

Sulla scorta di detto principio l’ammissibilità alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. deriva dal rischio concreto e grave che, nelle more di un giudizio ordinario, l’interessato veda irrimediabilmente compromesso il suo diritto ad accedere al credito, con conseguente paralisi dello svolgimento di attività dirette a soddisfare interessi e bisogni propri e del suo nucleo familiare.

La misura in commento invece consente una tutela più immediata del soggetto leso, seppur limitata al ripristino immediato della sua immagine di soggetto finanziariamente affidabile, essendo invece soggetta a tempi di attesa più lunghi la tutela risarcitoria per i danni patrimoniale e non patrimoniali conseguenti all’illegittima segnalazione.

 

Sergio Scicchitano

 

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Come posso far cancellare la segnalazione alla Centrale Rischi come cattivo pagatore?

Gent.mo avvocato,

alcuni anni fa ho sottoscritto con una Finanziaria un contratto di finanziamento della durata di 4 anni per l’acquisto di un’autovettura.

Per tutta la durata del contratto ho sempre pagato puntualmente tutte le rate, sempre prima della loro scadenza; l’ultima rata del contratto è scaduta nel gennaio 2011.

Dopo la conclusione del contratto la Finanziaria mi ha più volte contattato chiedendomi nuovamente il pagamento di alcune rate; alle loro richieste ho sempre risposto inviando i bollettini delle rate già pagate per le quali mi veniva reiterata la richiesta di pagamento.

Credevo che la questione si fosse ormai risolta.

Invece circa un mese fa ho richiesto presso un altro Istituto un finanziamento per l’acquisto di altri beni; la Finanziaria a cui mi sono rivolto mi ha tuttavia rifiutato il finanziamento non essendo risultato idoneo ad accedere al credito.

Ho così scoperto di essere stato segnalato alla Centrale Rischi del CRIF per il pagamento in ritardo di una rata del precedente contratto anche se ciò non corrisponde a realtà.

Ritengo che questa segnalazione sia illegittima e che leda la mia immagine ma non so che provvedimenti posso adottare per ottenere la cancellazione e potere accedere nuovamente al credito.

Mi chiedo inoltre se la Finanziaria che ha effettuato la segnalazione abbia qualche responsabilità nei miei confronti.

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Egregio Signore,

il suo caso è purtroppo ormai comune a molte persone.

Le Società Finanziarie infatti provvedono spesso ad effettuare segnalazioni a carico dei loro clienti pur in assenza dei necessari presupposti di legge, senza inoltre inviargli alcuna preventiva segnalazione; circostanza che già di per sé comporta una violazione della normativa in materia.

La Giurisprudenza ha ormai costantemente riconosciuto che l’abusiva ed illegittima segnalazione di un soggetto in una Centrale Rischi ad opera dell’Istituto Finanziario lede l’immagine e l’onore dell’interessato che, illegittimamente qualificato come “cattivo pagatore”, si vede negare l’accesso al credito per tutto il tempo in cui la segnalazione permane.

E’ quindi possibile adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere, da un lato, l’accertamento della illegittimità della segnalazione e, dall’altro, il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento doloso e/o colposo tenuto dalla Finanziaria.

Tuttavia un’azione ordinaria può spesso non essere sufficiente a tutelare i bisogni del soggetto leso poiché, nelle more di un giudizio a cognizione piena, l’interessato potrebbe comunque avere necessità di accedere nuovamente al credito e, fintanto che la segnalazione permane, detto accesso gli potrebbe essere negato.

In questi casi è allora utile proporre, unitamente all’azione ordinaria di risarcimento del danno, anche un’azione cautelare diretta ad ottenere dall’Autorità Giudiziaria un ordine di cancellazione immediata della illegittima segnalazione.

Infatti in materia di segnalazione di un soggetto in una Centrale Rischi la Giurisprudenza è ormai incline a  ritenere ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. qualora – come nel caso di specie – la segnalazione sia stata illegittima, risultando tale segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato, tenuto conto del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito nel giudizio a cognizione piena.

Sulla scorta di detto principio l’ammissibilità alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. deriva dal rischio concreto e grave che, nelle more di un giudizio ordinario, l’interessato veda irrimediabilmente compromesso il suo diritto ad accedere al credito, con conseguente paralisi dello svolgimento di attività dirette a soddisfare interessi e bisogni propri e del suo nucleo familiare.

La misura in commento invece consente una tutela più immediata del soggetto leso, seppur limitata al ripristino immediato della sua immagine di soggetto finanziariamente affidabile, essendo invece soggetta a tempi di attesa più lunghi la tutela risarcitoria per i danni patrimoniale e non patrimoniali conseguenti all’illegittima segnalazione.

 

Sergio Scicchitano

 

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