Diritto civile
Published On: 25 Luglio 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Maria Luisa IrreraBy

Clausole derogatorie della competenza, i casi di validità

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 15278/15 del 09/04/2015 e depositata in data 21/07/2015, la designazione convenzionale di un foro territoriale deve risultare da una concorde manifestazione di volontà delle parti.

Nel caso di specie la clausola derogatoria della competenza contenuta in un contratto di adesione predisposto da un noto istituto bancario rientrava nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., id est delle clausole c.d. vessatorie che devono essere indicate specificamente in maniera idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore.

La Suprema Corte ha quindi ribadito quanto già affermato con la decisione n. 18707/2014, in particolare che la designazione convenzionale di un esclusivo foro territoriale deve risultare da una pattuizione espressa – come nel caso di specie è avvenuto con la sottoscrizione del numero o della lettera che contraddistingue la specifica clausola – in quanto la manifestazione di volontà delle parti deve inequivocabilmente escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.

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Clausole derogatorie della competenza, i casi di validità

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 15278/15 del 09/04/2015 e depositata in data 21/07/2015, la designazione convenzionale di un foro territoriale deve risultare da una concorde manifestazione di volontà delle parti.

Nel caso di specie la clausola derogatoria della competenza contenuta in un contratto di adesione predisposto da un noto istituto bancario rientrava nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., id est delle clausole c.d. vessatorie che devono essere indicate specificamente in maniera idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore.

La Suprema Corte ha quindi ribadito quanto già affermato con la decisione n. 18707/2014, in particolare che la designazione convenzionale di un esclusivo foro territoriale deve risultare da una pattuizione espressa – come nel caso di specie è avvenuto con la sottoscrizione del numero o della lettera che contraddistingue la specifica clausola – in quanto la manifestazione di volontà delle parti deve inequivocabilmente escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.

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