Cartella esattoriale ad una società fallita: il curatore non è responsabile personalmente
Professor Scicchitano,
mi è arrivata una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2010. Le rappresento che la cartella di pagamento è stata emessa a causa del presunto omesso/tardivo pagamento di somme relative al modello unico 2010 – periodo d’imposta 2009, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e/o54 bis del dpr n 633 del 1972.
Specifico che l’omesso tardivo versamento di cui alla cartella è imputabile ad una società che è stata dichiarata fallita e di cui io sono curatore: solo che la cartella di pagamento è stata notificata a me personalmente.
Saluti.
____________
Gentile Lettore,
la cartella di pagamento va, senza dubbio, impugnata. È ovvio che Lei risponde personalmente dei tributi da Lei dovuti e la Curatela fallimentare risponde dei propri debiti erariali.
Segnalo in proposito una interessante sentenza della Commissione Tributaria che ha disposto: “Risultando inesistente la pretesa tributaria che avrebbe potuto legittimare l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è risarcibile il danno morale subito dal contribuente, ex art. 96 c.p.c., avendo posto in essere l’Agenzia delle Entrate e la Concessionaria un comportamento inescusabilmente negligente che ha provocato la denunciata condizione di sofferenza psicologica connessa alla lesione di diritti di primaria importanza quali l’impossibilità di disporre di propri beni”.
Ora la questione è al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte ma potrebbe aprire un interessante risvolto in sede di giurisdizione tributaria.
Cordialmente.
Sergio Scicchitano
Cartella esattoriale ad una società fallita: il curatore non è responsabile personalmente
Professor Scicchitano,
mi è arrivata una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2010. Le rappresento che la cartella di pagamento è stata emessa a causa del presunto omesso/tardivo pagamento di somme relative al modello unico 2010 – periodo d’imposta 2009, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e/o54 bis del dpr n 633 del 1972.
Specifico che l’omesso tardivo versamento di cui alla cartella è imputabile ad una società che è stata dichiarata fallita e di cui io sono curatore: solo che la cartella di pagamento è stata notificata a me personalmente.
Saluti.
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Segnalo in proposito una interessante sentenza della Commissione Tributaria che ha disposto: “Risultando inesistente la pretesa tributaria che avrebbe potuto legittimare l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è risarcibile il danno morale subito dal contribuente, ex art. 96 c.p.c., avendo posto in essere l’Agenzia delle Entrate e la Concessionaria un comportamento inescusabilmente negligente che ha provocato la denunciata condizione di sofferenza psicologica connessa alla lesione di diritti di primaria importanza quali l’impossibilità di disporre di propri beni”.
Ora la questione è al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte ma potrebbe aprire un interessante risvolto in sede di giurisdizione tributaria.
Cordialmente.
Sergio Scicchitano
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