Diritto civile
Published On: 27 Febbraio 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Buca danneggia auto, è solo colpa del conducente?

Con Ordinanza n. 3297/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare se i danni subiti da una autovettura a causa di una buca presente sul manto stradale comunale siano ascrivibili ad una responsabilità esclusiva o meno del conducente.

Nel caso in esame il ricorrente si lamentava del fatto che il Giudice di Merito avesse escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ascrivendo l’evento al solo fatto del danneggiato.

Gli Ermellini ricordano dapprima che “in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660)”.

Concludendo la Corte Suprema conferma la sentenza di merito in merito al convincimento  della esclusiva responsabilità del danneggiato tenuto conto dei danni minimi subiti dall’autovettura, della presenza in strada del cantiere che doveva far presumere una maggior prudenza da parte del conducente nonché per la non profondità della buca.

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Buca danneggia auto, è solo colpa del conducente?

Con Ordinanza n. 3297/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare se i danni subiti da una autovettura a causa di una buca presente sul manto stradale comunale siano ascrivibili ad una responsabilità esclusiva o meno del conducente.

Nel caso in esame il ricorrente si lamentava del fatto che il Giudice di Merito avesse escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ascrivendo l’evento al solo fatto del danneggiato.

Gli Ermellini ricordano dapprima che “in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660)”.

Concludendo la Corte Suprema conferma la sentenza di merito in merito al convincimento  della esclusiva responsabilità del danneggiato tenuto conto dei danni minimi subiti dall’autovettura, della presenza in strada del cantiere che doveva far presumere una maggior prudenza da parte del conducente nonché per la non profondità della buca.

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