Published On: 7 Marzo 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Autorimessa a pagamento, chi paga i danni se il veicolo viene danneggiato?

Egregio Professore,

avrei bisogno di un suo autorevole parere in merito ad un caso che Le riassumo brevemente: circa due giorni fa ho lasciato la mia automobile in custodia all’interno di un autorimessa a pagamento. Quando ho  fatto ritorno al parcheggio, ho trovato l’auto danneggiata. Posso pretendere il risarcimento del danno dal depositario?

Grazie

________

Carissimo Signore:

La costante giurisprudenza della Suprema Corte e la prevalente dottrina hanno sempre ritenuto che il “contratto atipico di posteggio” di un veicolo in un pubblico parcheggio va inquadrato nella disciplina del contratto di deposito, il quale implica l’obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui è stata consegnato, ed il conseguente obbligo – ove l’automezzo stesso venga sottratto o danneggiato – al risarcimento del danno.

Inoltre sempre la Cassazione con sentenza n. 5837/07 ha considerato irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dal gestore dell’autorimessa, che escluda un obbligo di custodia, pertanto l’eventuale clausola che escluda la responsabilità del gestore del parcheggio in caso di furto e/o di danneggiamento del veicolo, è da considerarsi  vessatoria e dev’essere approvata per iscritto.

Quindi, qualora Lei non abbia firmato specificamente una clausola nel senso di cui sopra, ha pienamente diritto ad ottenere il ristoro dei danni causati alla Sua autovettura.

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Autorimessa a pagamento, chi paga i danni se il veicolo viene danneggiato?

Egregio Professore,

avrei bisogno di un suo autorevole parere in merito ad un caso che Le riassumo brevemente: circa due giorni fa ho lasciato la mia automobile in custodia all’interno di un autorimessa a pagamento. Quando ho  fatto ritorno al parcheggio, ho trovato l’auto danneggiata. Posso pretendere il risarcimento del danno dal depositario?

Grazie

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Carissimo Signore:

La costante giurisprudenza della Suprema Corte e la prevalente dottrina hanno sempre ritenuto che il “contratto atipico di posteggio” di un veicolo in un pubblico parcheggio va inquadrato nella disciplina del contratto di deposito, il quale implica l’obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui è stata consegnato, ed il conseguente obbligo – ove l’automezzo stesso venga sottratto o danneggiato – al risarcimento del danno.

Inoltre sempre la Cassazione con sentenza n. 5837/07 ha considerato irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dal gestore dell’autorimessa, che escluda un obbligo di custodia, pertanto l’eventuale clausola che escluda la responsabilità del gestore del parcheggio in caso di furto e/o di danneggiamento del veicolo, è da considerarsi  vessatoria e dev’essere approvata per iscritto.

Quindi, qualora Lei non abbia firmato specificamente una clausola nel senso di cui sopra, ha pienamente diritto ad ottenere il ristoro dei danni causati alla Sua autovettura.

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