Published On: 2 Aprile 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Maria Luisa IrreraBy

Allagamenti per piogge intense: caso fortuito o responsabilità?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5877, emessa il 19 maggio 2015 e depositata in data 24 marzo 2016, ha specificato che, nel caso di allagamento causato da intense piogge, il caso fortuito o la forza maggiore possono invocarsi solo quando il fattore causale, ovviamente estraneo al soggetto danneggiante, abbia interrotto il nesso tra cosa e l’eventus damni in considerazione del carattere di straordinarietà ed imprevedibilità.

Con la suindicata pronuncia la Suprema Corte ha confermato i precedenti orientamenti secondo i quali precipitazioni di eccezionale intensità possono costituire caso fortuito ma non “sempre e comunque” bensì solo quando costituiscono un evento imprevedibile “che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento” (Cass. Civ. n. 5658/2010 e n. 5267/1991).

Per cui le precipitazioni per configurare le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore dovranno avere una intensità tale da non rientrare nei canoni pluviometrici.

Dott.ssa Maria Luisa Irrera

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Allagamenti per piogge intense: caso fortuito o responsabilità?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5877, emessa il 19 maggio 2015 e depositata in data 24 marzo 2016, ha specificato che, nel caso di allagamento causato da intense piogge, il caso fortuito o la forza maggiore possono invocarsi solo quando il fattore causale, ovviamente estraneo al soggetto danneggiante, abbia interrotto il nesso tra cosa e l’eventus damni in considerazione del carattere di straordinarietà ed imprevedibilità.

Con la suindicata pronuncia la Suprema Corte ha confermato i precedenti orientamenti secondo i quali precipitazioni di eccezionale intensità possono costituire caso fortuito ma non “sempre e comunque” bensì solo quando costituiscono un evento imprevedibile “che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento” (Cass. Civ. n. 5658/2010 e n. 5267/1991).

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