Alcool test: nullità rilevabile nel corso di giudizio se manca l'avvertimento
Le Sezioni Unite, con sentenza del 29.01.2015, hanno risolto un contrasto tra le Sezioni semplici, avente ad oggetto la vexata quaestio in ordine al regime di nullità del mancato avvertimento al conducente di un veicolo per cui è necessario svolgere alcool test della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Ebbene era stato chiesto alla Suprema Corte di decidere se l’eccezione sulla nullità del conseguente test alcolemico dovesse essere eccepita immediatamente dal conducente o potesse essere rilevata anche nel corso del giudizio dal proprio difensore.
E’ stato stabilito che:
– la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
– in relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).
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– la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
– in relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).
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