Published On: 25 Ottobre 2013Categories: ArticoliBy

Acquisti on line: consumatore può citare nel suo Paese il commerciante estero

Un traguardo importante è stato raggiunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere.

Come è noto, la fonte comunitaria che determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale si trova nel Regolamento 44/2001 ed il principio ivi contenuto stabilisce che i giudici competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tale principio è derogato per le ipotesi in cui il convenuto può essere citato innanzi ai giudici di un altro Stato membro.

Qui troviamo il caso specifico dei contratti di consumo, per i quali l’acquirente del bene o del servizio può decidere di agire in giudizio dinanzi al Tribunale del luogo del suo domicilio, laddove ricorrano due presupposti: da un lato, il venditore deve esercitare le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro di residenza del consumatore, oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (compresa la Rete), le proprie attività verso tale Stato; dall’altro, il contratto deve rientrare nella materia di queste attività.

Il caso preso in esame dai giudici della Corte di Giustizia riguardava un consumatore tedesco che aveva citato un’azienda francese vicina al confine, la quale si occupava della vendita di automobili usate, avvalendosi anche del canale telematico.

La Terza Sezione della Corte di Giustizia ha infatti sancito il principio secondo cui un consumatore può citare in giudizio innanzi ai giudici nazionali il venditore straniero con cui ha concluso un contratto, ove si dimostri che il venditore abbia diretto le proprie attività verso lo Stato di residenza del consumatore (sentenza del 17.10.2013, causa 218/12).

Tra gli indizi che possono risultare d’aiuto al giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all’attività commerciale diretta verso lo Stato membro, sono ricompresi, fra tutti, «l’avvio di contratti a distanza» e «la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore», che sono idonei a dimostrare la riconducibilità del contratto ad un’attività diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Sarà compito del giudice di rinvio effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto del procedimento principale è stato stipulato, per determinare se, sulla base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco non esaustivo compilato dai giudici UE sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

In tal modo, quindi, anche il consumatore telematico potrà rivolgersi – a determinate condizioni – ai giudici nazionali.

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Un traguardo importante è stato raggiunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere.

Come è noto, la fonte comunitaria che determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale si trova nel Regolamento 44/2001 ed il principio ivi contenuto stabilisce che i giudici competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tale principio è derogato per le ipotesi in cui il convenuto può essere citato innanzi ai giudici di un altro Stato membro.

Qui troviamo il caso specifico dei contratti di consumo, per i quali l’acquirente del bene o del servizio può decidere di agire in giudizio dinanzi al Tribunale del luogo del suo domicilio, laddove ricorrano due presupposti: da un lato, il venditore deve esercitare le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro di residenza del consumatore, oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (compresa la Rete), le proprie attività verso tale Stato; dall’altro, il contratto deve rientrare nella materia di queste attività.

Il caso preso in esame dai giudici della Corte di Giustizia riguardava un consumatore tedesco che aveva citato un’azienda francese vicina al confine, la quale si occupava della vendita di automobili usate, avvalendosi anche del canale telematico.

La Terza Sezione della Corte di Giustizia ha infatti sancito il principio secondo cui un consumatore può citare in giudizio innanzi ai giudici nazionali il venditore straniero con cui ha concluso un contratto, ove si dimostri che il venditore abbia diretto le proprie attività verso lo Stato di residenza del consumatore (sentenza del 17.10.2013, causa 218/12).

Tra gli indizi che possono risultare d’aiuto al giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all’attività commerciale diretta verso lo Stato membro, sono ricompresi, fra tutti, «l’avvio di contratti a distanza» e «la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore», che sono idonei a dimostrare la riconducibilità del contratto ad un’attività diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Sarà compito del giudice di rinvio effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto del procedimento principale è stato stipulato, per determinare se, sulla base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco non esaustivo compilato dai giudici UE sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

In tal modo, quindi, anche il consumatore telematico potrà rivolgersi – a determinate condizioni – ai giudici nazionali.

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