
Perdita del bagaglio: ci sono limiti al risarcimento dei danni?
Con sentenza n. 4996 del 2019 la Corte Suprema di Cassazione si è soffermata sul risarcimento dei danni da perdita di bagaglio.
La vicenda prende spunto da una richiesta risarcitoria di un passeggero nei confronti di una compagnia aerea per aver smarrito la valigia contenente i rulli dell’opera cinematografica che l’attore avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico internazionale tenutosi a Montreal;
Il Tribunale di Roma accoglieva solo in parte la pretesa attorea facendo applicazione della disciplina prevista al secondo comma degli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal, ratificata con L. n. 12 del 2004, in base alla quale la responsabilità del vettore in termini sia di danno patrimoniale che non patrimoniale è limitata nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, pari a circa € 1.100,00, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare, ciò che nella specie non era avvenuto.
La Corte di Appello respingeva il gravame del passeggero che dunque ricorreva in Cassazione lamentando l’erroneità della sentenza laddove limitava il risarcimento del passeggero entro i 1.000 diritti speciali di prelievo.
Gli Ermellini ricordano innanzitutto che l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si riferisce la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.
In riferimento a ciò la Suprema Corte ricorda il principio (Cass. n. 14667/2015), espresso in tema di perdita di bagaglio, secondo il quale: “la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati“.
Nel caso di specie, dunque, la Corte di merito aveva correttamente applicato la predetta disciplina che risultava derogabile solo in presenza della speciale dichiarazione di interesse alla consegna; dichiarazione che invece il passeggero non aveva rilasciato al momento dell’arrivo.
Per tali motivi il Collegio ha rigettato il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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Gli Ermellini ricordano innanzitutto che l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si riferisce la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.
In riferimento a ciò la Suprema Corte ricorda il principio (Cass. n. 14667/2015), espresso in tema di perdita di bagaglio, secondo il quale: “la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati“.
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