
Trasferimenti tra coniugi: quando trova applicazione l’esenzione fiscale
Con sentenza n. 249 del 2018 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia si è soffermata sull’esenzione fiscale degli accordi patrimoniali tra coniugi in occasione di una separazione o di un divorzio.
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate di Udine in relazione ad un verbale di conciliazione giudiziale con il quale veniva sciolta la comunione legale ed operata la divisione tra ex coniugi.
Il ricorrente impugnava l’avviso sostenendo l’esenzione ai sensi dell’art. 19 L. n. 74 del 1987 per gli atti relativi al procedimento di divorzio, estesa dalla Corte Costituzionale a quelli di separazione personale.
L’ufficio sosteneva, al contrario, che la normativa non si applicasse per i giudizi successivi a quelli di separazione e/o divorzio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 373/1/16 del 25/10-8/11/2016, accoglieva il ricorso ricordando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14157/2013, aveva stabilito l’esenzione con riferimento a tutti i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della loro lite matrimoniale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello ribadendo sostanzialmente che l’esenzione era riconosciuta solo nel caso in cui gli accordi risultassero formalizzati nell’ambito del procedimento di separazione.
Il Collegio di II grado ricorda, al contrario, che la Cassazione, con le sentenze nn. 3110 del 17/2/2016 e n. 2111 del 3/2/2016, aveva affermato l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti, anche atti dispositivi del patrimonio in genere, che scaturivano da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
In particolare, la Commissione d’appello ritiene che siano oggetto dell’esenzione tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli diretti a definire la crisi coniugale senza che abbia rilevanza il momento della loro stipula (in occasione della separazione/divorzio o successivi).
Per tali motivi il Collegio ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Avv. Gavril Zaccaria

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L’ufficio sosteneva, al contrario, che la normativa non si applicasse per i giudizi successivi a quelli di separazione e/o divorzio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 373/1/16 del 25/10-8/11/2016, accoglieva il ricorso ricordando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14157/2013, aveva stabilito l’esenzione con riferimento a tutti i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della loro lite matrimoniale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello ribadendo sostanzialmente che l’esenzione era riconosciuta solo nel caso in cui gli accordi risultassero formalizzati nell’ambito del procedimento di separazione.
Il Collegio di II grado ricorda, al contrario, che la Cassazione, con le sentenze nn. 3110 del 17/2/2016 e n. 2111 del 3/2/2016, aveva affermato l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti, anche atti dispositivi del patrimonio in genere, che scaturivano da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
In particolare, la Commissione d’appello ritiene che siano oggetto dell’esenzione tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli diretti a definire la crisi coniugale senza che abbia rilevanza il momento della loro stipula (in occasione della separazione/divorzio o successivi).
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