La comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo
Ai sensi dell’art. 167 c.p.c. con la comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve assumere le sue difese relativamente ai fatti dedotti dall’attore con l’atto di citazione.
Nella comparsa il convenuto deve indicare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi nel corso del giudizio, eventuali documenti e deve formulare le proprie conclusioni.
Non senza segnalare che:
1. Il convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa a norma dell’art. 269 c.p.c., facendone, a pena di decadenza, dichiarazione nella stessa comparsa di costituzione e risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo.
2. Il giudice istruttore provvede mediante decreto, entro cinque giorni da tale richiesta, a autorizzare la chiamata in causa del terzo e a fissare la data della nuova udienza.
3. La chiamata in causa del terzo ai sensi dell’art. 269 c.p.c. avviene mediante un atto di citazione da notificarsi allo stesso nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.

La comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo
Ai sensi dell’art. 167 c.p.c. con la comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve assumere le sue difese relativamente ai fatti dedotti dall’attore con l’atto di citazione.
Nella comparsa il convenuto deve indicare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi nel corso del giudizio, eventuali documenti e deve formulare le proprie conclusioni.
Non senza segnalare che:
1. Il convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa a norma dell’art. 269 c.p.c., facendone, a pena di decadenza, dichiarazione nella stessa comparsa di costituzione e risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo.
2. Il giudice istruttore provvede mediante decreto, entro cinque giorni da tale richiesta, a autorizzare la chiamata in causa del terzo e a fissare la data della nuova udienza.
3. La chiamata in causa del terzo ai sensi dell’art. 269 c.p.c. avviene mediante un atto di citazione da notificarsi allo stesso nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento. Con tale decisione, [...]
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento. Con tale decisione, [...]

