Il ricorso ex art. 612 c.p.c. per esecuzione di obblighi di fare
Al fine di ottenere l’attuazione coattiva dei provvedimenti di condanna al compimento di opere non eseguite o alla distruzione di quelle compiute, il titolare del diritto può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione affinché determini le modalità dell’esecuzione, secondo la formula che segue:
- Ricorso ex art. 612 c.p.c.
Non senza segnalare che:
- detto atto va depositato successivamente alla notifica del titolo esecutivo del precetto per esecuzione di obblighi di fare;
- la competenza spetta al Tribunale del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.
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