
La richiesta di accesso agli atti amministrativi
La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:
– Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;
– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;
– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;
– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;
– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.
– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

La richiesta di accesso agli atti amministrativi
La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:
– Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;
– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;
– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;
– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;
– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.
– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Recent posts.
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma [...]
Con una recente pronuncia (Ordinanza del 28 aprile 2025 n. 11154) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha ribadito in ambito giuslavoristico un principio già ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Nel particolare ha precisato [...]
Recent posts.
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma [...]