In bicicletta ubriaco? E' guida in stato d'ebbrezza
Con la sentenza del 2 febbraio 2015 n. 4893, la Suprema Corte di Cassazione (IV Sez. penale) ha stabilito, prendendo come norma di riferimento l’art. 148 CdS, che: “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
Gli Ermellini precisano che anche se la norma, nello specifico art 148 CdS, sembrerebbe presuppore la “guida” di un veicolo a motore escludendo, pertanto, quei mezzi azionati con altri metodi in realtà, in virtù del combinato disposto dagli artt. 46, 47, 50 e 140 CdS, la stessa risulta ben applicabile anche ai velocipedi, quali appunto le biciclette alle quali si applicano senz’altro le norme di comportamento generale disposte per gli utenti della strada.
Ed infatti, dal combinato disposto degli articoli citati si desume che per velocipedi, s’intendono i mezzi a due o più ruote funzionanti a spinta prettamente muscolare azionati dalle persone che si trovano sul mezzo, altresì, sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico.
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