La formula della settimana: l'istanza di patteggiamento
L’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) ed il PM possono chiedere al Giudice l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. secondo la formula che segue:
– Richiesta di patteggiamento.
Non senza segnalare che:
– Si può chiedere il patteggiamento quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria;
– Non può chiedersi il patteggiamento nei procedimenti per determinati reati, indicati specificamente al comma 1-bis dell’art. 444 c.p.p.;
– La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questi casi il Giudice, se ritiene che la sospensione non possa essere concessa, rigetta la richiesta;
– Le parti possono formulare la richiesta ex art. 444 cp.p. fino alla presentazioni delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3 c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo;
– Se tale richiesta è avanzata nel corso delle indagini preliminari, il Giudice, con decreto, fissa udienza per la decisione, dando un termine all’altra parte per esprimere il consenso/dissenso quando la richiesta è presentata da una sola parte.
La formula della settimana: l'istanza di patteggiamento
L’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) ed il PM possono chiedere al Giudice l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. secondo la formula che segue:
– Richiesta di patteggiamento.
Non senza segnalare che:
– Si può chiedere il patteggiamento quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria;
– Non può chiedersi il patteggiamento nei procedimenti per determinati reati, indicati specificamente al comma 1-bis dell’art. 444 c.p.p.;
– La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questi casi il Giudice, se ritiene che la sospensione non possa essere concessa, rigetta la richiesta;
– Le parti possono formulare la richiesta ex art. 444 cp.p. fino alla presentazioni delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3 c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo;
– Se tale richiesta è avanzata nel corso delle indagini preliminari, il Giudice, con decreto, fissa udienza per la decisione, dando un termine all’altra parte per esprimere il consenso/dissenso quando la richiesta è presentata da una sola parte.
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]

