
Scade il contratto, l'affittuario può ancora detenere l’immobile?
Con sentenza n. 18486/2014 la Suprema Corte ha affermato che nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione il conduttore rimane il detentore qualificato dell’immobile, fin quando il locatore non procederà all’esecuzione del provvedimento di rilascio.
La Corte di Cassazione ha precisato che l’azione possessoria ex art. 1168 cod. civ. di reintegrazione nel possesso di un immobile è consentita a chi abbia la detenzione del bene, ad eccezione di coloro che lo detengono per ragioni di servizio e di ospitalità.
La Corte ha evidenziato che la condizione del conduttore del bene immobile, successivamente allo scadere del rapporto locatizio, è diversa dalla detenzione per ragioni di servizio e di ospitalità né può qualificarsi quale occupazione sine titulo bensì si determina una situazione di inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1591 cod. civ.
Pertanto il conduttore, alla scadenza del contratto di locazione, è inadempiente relativamente all’obbligo di restituzione del bene immobile ma rimane il detentore qualificato dell’immobile, che fino all’esecuzione del provvedimento di rilascio dovrà corrispondere il canone di locazione al locatore e persino promuovere l’azione possessoria ex art. 1168 cod. civ.

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