
Atto di pignoramento: i casi d'invalidità per nullità della notifica di precetto
Con sentenza n. 14209/2014 la Cassazione si trova a dover valutare la legittimità o meno di un pignoramento per la nullità di notifica del precetto essendo stata effettuata in violazione dell’art. 139 c.p.c. ovvero presso il luogo di lavoro dei debitori situato in un Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza.
La Suprema Corte, richiamando il precedente della Cass. n. 13038 del 2013, afferma che il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 cod. proc. civ..
Nel caso di specie i debitori sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale si lamentano esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto.
Applicando detti principi la Cassazione conclude dichiarando nulla la notifica dell’atto di precetto e per l‘effetto, invalido il pignoramento mobiliare in mancanza di un precedente valido precetto.

Atto di pignoramento: i casi d'invalidità per nullità della notifica di precetto
Con sentenza n. 14209/2014 la Cassazione si trova a dover valutare la legittimità o meno di un pignoramento per la nullità di notifica del precetto essendo stata effettuata in violazione dell’art. 139 c.p.c. ovvero presso il luogo di lavoro dei debitori situato in un Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza.
La Suprema Corte, richiamando il precedente della Cass. n. 13038 del 2013, afferma che il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 cod. proc. civ..
Nel caso di specie i debitori sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale si lamentano esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto.
Applicando detti principi la Cassazione conclude dichiarando nulla la notifica dell’atto di precetto e per l‘effetto, invalido il pignoramento mobiliare in mancanza di un precedente valido precetto.
Recent posts.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]
Tra slancio riformatore e richiami alla politica, il ruolo della Suprema Corte nell’Italia che cambia Un numero senza eguali nel panorama europeo: oltre 80.000 ricorsi l’anno. È questo il carico che ogni anno affronta la [...]
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso presentato da Telecom Italia (TIM) per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato anni fa allo Stato per l’uso di [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]
Tra slancio riformatore e richiami alla politica, il ruolo della Suprema Corte nell’Italia che cambia Un numero senza eguali nel panorama europeo: oltre 80.000 ricorsi l’anno. È questo il carico che ogni anno affronta la [...]