Riciclaggio autoriciclaggio e fatture false normativa
Published On: 18 Febbraio 2026Categories: Diritto Tributario, Federica Masetto

Riciclaggio, autoriciclaggio e fatture false: guida alla normativa e alla giurisprudenza aggiornata

Il delitto di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p., si colloca tradizionalmente tra i reati contro il patrimonio mediante frode, ma presenta una spiccata dimensione plurioffensiva, in quanto volto a tutelare non solo il patrimonio in senso stretto, bensì anche l’ordine economico e la trasparenza dei traffici finanziari.

La ratio della norma risiede, infatti, nell’esigenza di impedire che i proventi di attività delittuose vengano reinseriti nel circuito legale, alterando le dinamiche concorrenziali e favorendo la criminalità organizzata.

L’incriminazione del riciclaggio è stata introdotta al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, andando così a tutelare, a dispetto della collocazione sistematica, non solo il patrimonio, ma soprattutto l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia.

Dal punto di vista strutturale, la fattispecie incriminatrice si articola in una pluralità di condotte alternative – come la sostituzione o il trasferimento – accomunate dall’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Proprio tale clausola di chiusura, volutamente ampia, costituisce uno dei principali fattori di tensione interpretativa nella prassi applicativa.

Con riferimento alla prassi applicativa dell’art. 648-bis c.p., si rappresenta che uno dei profili maggiormente dibattuti concerne il grado di offensività richiesto dalla condotta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria una complessa attività di “ripulitura” del denaro, essendo sufficiente qualsiasi operazione che, in concreto, renda più difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa (ex multis: Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45230 del 26 novembre 2024, Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28556 del 23 maggio 2023, Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9533 del 11 febbraio 2022).

Tuttavia, tale impostazione determina il rischio di una dilatazione eccessiva dell’area del penalmente rilevante, con una sostanziale sovrapposizione tra riciclaggio e mere modalità di gestione del profitto illecito.

Particolarmente complesso è il rapporto tra riciclaggio e reati tributari, con specifico riferimento alla fatturazione per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. In tali ipotesi, il profitto del reato è spesso individuato nel risparmio d’imposta o nelle somme indebitamente rientrate nella disponibilità dell’agente.

Il problema interpretativo centrale concerne la qualificazione delle successive operazioni aventi ad oggetto tali somme: se esse integrino un autonomo delitto di riciclaggio o se debbano considerarsi assorbite nel reato fiscale. La giurisprudenza prevalente tende a escludere il riciclaggio quando l’agente si limiti a godere del profitto del reato presupposto, richiedendo invece, ai fini della punibilità, un “quid pluris” rappresentato da condotte ulteriori e dissimulatorie (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2166 del 6 dicembre 2022).

Perché si possa parlare di riciclaggio o autoriciclaggio, infatti, la giurisprudenza richiede che l’azione non si esaurisca nel mero utilizzo del denaro, ma che contenga un elemento di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa.

In tale contesto, l’introduzione dell’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ha inciso profondamente sull’assetto sistematico, superando il tradizionale principio di non punibilità del post factum non punibile, ma al contempo sollevando il rischio di una indebita duplicazione sanzionatoria. Ne deriva l’esigenza di una rigorosa delimitazione tra fase esecutiva del reato tributario e successivo reimpiego delle somme in attività economiche idonee a ostacolare l’identificazione della loro origine illecita.

Accanto al versante repressivo, assume rilievo fondamentale il sistema di prevenzione delineato dal d.lgs. n. 231/2007, che attribuisce un ruolo centrale ai professionisti quali soggetti obbligati. Gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette configurano una funzione di collaborazione attiva con le autorità preposte al contrasto del riciclaggio.

Dal punto di vista giuridico, il presidio antiriciclaggio negli studi professionali solleva delicate questioni di bilanciamento tra obblighi pubblicistici e tutela del segreto professionale, nonché tra funzione preventiva e autonomia dell’attività intellettuale. L’adozione di un approccio basato sul rischio, promosso dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, mira a evitare un’applicazione meramente formalistica degli adempimenti, valorizzando invece una valutazione sostanziale delle operazioni e del contesto economico di riferimento.

In conclusione:
Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di riciclaggio e autoriciclaggio evidenzia una progressiva espansione dell’intervento penale, giustificata dall’elevato disvalore sociale del fenomeno, ma non priva di criticità sul piano delle garanzie. In particolare, il rapporto con i reati tributari e la centralità della fatturazione per operazioni inesistenti impongono una lettura rigorosa delle fattispecie, orientata al rispetto del principio di offensività e del divieto di ne bis in idem sostanziale.

In tale prospettiva, il rafforzamento del presidio preventivo negli studi professionali appare essenziale, ma deve essere accompagnato da chiarezza interpretativa e da un costante dialogo tra prassi applicativa e riflessione dottrinale, al fine di evitare derive espansive incompatibili con i principi fondamentali del diritto penale.

 

Dott.ssa Federica Masetto

 

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Riciclaggio autoriciclaggio e fatture false normativa
Published On: 18 Febbraio 2026Categories: Diritto Tributario, Federica MasettoBy

Riciclaggio, autoriciclaggio e fatture false: guida alla normativa e alla giurisprudenza aggiornata

Il delitto di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p., si colloca tradizionalmente tra i reati contro il patrimonio mediante frode, ma presenta una spiccata dimensione plurioffensiva, in quanto volto a tutelare non solo il patrimonio in senso stretto, bensì anche l’ordine economico e la trasparenza dei traffici finanziari.

La ratio della norma risiede, infatti, nell’esigenza di impedire che i proventi di attività delittuose vengano reinseriti nel circuito legale, alterando le dinamiche concorrenziali e favorendo la criminalità organizzata.

L’incriminazione del riciclaggio è stata introdotta al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, andando così a tutelare, a dispetto della collocazione sistematica, non solo il patrimonio, ma soprattutto l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia.

Dal punto di vista strutturale, la fattispecie incriminatrice si articola in una pluralità di condotte alternative – come la sostituzione o il trasferimento – accomunate dall’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Proprio tale clausola di chiusura, volutamente ampia, costituisce uno dei principali fattori di tensione interpretativa nella prassi applicativa.

Con riferimento alla prassi applicativa dell’art. 648-bis c.p., si rappresenta che uno dei profili maggiormente dibattuti concerne il grado di offensività richiesto dalla condotta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria una complessa attività di “ripulitura” del denaro, essendo sufficiente qualsiasi operazione che, in concreto, renda più difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa (ex multis: Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45230 del 26 novembre 2024, Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28556 del 23 maggio 2023, Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9533 del 11 febbraio 2022).

Tuttavia, tale impostazione determina il rischio di una dilatazione eccessiva dell’area del penalmente rilevante, con una sostanziale sovrapposizione tra riciclaggio e mere modalità di gestione del profitto illecito.

Particolarmente complesso è il rapporto tra riciclaggio e reati tributari, con specifico riferimento alla fatturazione per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. In tali ipotesi, il profitto del reato è spesso individuato nel risparmio d’imposta o nelle somme indebitamente rientrate nella disponibilità dell’agente.

Il problema interpretativo centrale concerne la qualificazione delle successive operazioni aventi ad oggetto tali somme: se esse integrino un autonomo delitto di riciclaggio o se debbano considerarsi assorbite nel reato fiscale. La giurisprudenza prevalente tende a escludere il riciclaggio quando l’agente si limiti a godere del profitto del reato presupposto, richiedendo invece, ai fini della punibilità, un “quid pluris” rappresentato da condotte ulteriori e dissimulatorie (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2166 del 6 dicembre 2022).

Perché si possa parlare di riciclaggio o autoriciclaggio, infatti, la giurisprudenza richiede che l’azione non si esaurisca nel mero utilizzo del denaro, ma che contenga un elemento di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa.

In tale contesto, l’introduzione dell’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ha inciso profondamente sull’assetto sistematico, superando il tradizionale principio di non punibilità del post factum non punibile, ma al contempo sollevando il rischio di una indebita duplicazione sanzionatoria. Ne deriva l’esigenza di una rigorosa delimitazione tra fase esecutiva del reato tributario e successivo reimpiego delle somme in attività economiche idonee a ostacolare l’identificazione della loro origine illecita.

Accanto al versante repressivo, assume rilievo fondamentale il sistema di prevenzione delineato dal d.lgs. n. 231/2007, che attribuisce un ruolo centrale ai professionisti quali soggetti obbligati. Gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette configurano una funzione di collaborazione attiva con le autorità preposte al contrasto del riciclaggio.

Dal punto di vista giuridico, il presidio antiriciclaggio negli studi professionali solleva delicate questioni di bilanciamento tra obblighi pubblicistici e tutela del segreto professionale, nonché tra funzione preventiva e autonomia dell’attività intellettuale. L’adozione di un approccio basato sul rischio, promosso dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, mira a evitare un’applicazione meramente formalistica degli adempimenti, valorizzando invece una valutazione sostanziale delle operazioni e del contesto economico di riferimento.

In conclusione:
Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di riciclaggio e autoriciclaggio evidenzia una progressiva espansione dell’intervento penale, giustificata dall’elevato disvalore sociale del fenomeno, ma non priva di criticità sul piano delle garanzie. In particolare, il rapporto con i reati tributari e la centralità della fatturazione per operazioni inesistenti impongono una lettura rigorosa delle fattispecie, orientata al rispetto del principio di offensività e del divieto di ne bis in idem sostanziale.

In tale prospettiva, il rafforzamento del presidio preventivo negli studi professionali appare essenziale, ma deve essere accompagnato da chiarezza interpretativa e da un costante dialogo tra prassi applicativa e riflessione dottrinale, al fine di evitare derive espansive incompatibili con i principi fondamentali del diritto penale.

 

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