
L’esplicitazione degli interessi richiesti nella cartella di pagamento
Prima di entrare nel merito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 31960/2021, occorre analizzare sinteticamente il caso dal quale nasce tale pronuncia.
La vicenda in questione trae origine da una cartella esattoriale notificata a tre contribuenti, coobbligati solidali, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma a titolo di imposta di registro, ipotecaria catastale, nonché dei relativi interessi di mora e di ritardo.
In particolare, i contribuenti rilevavano un difetto motivazionale nella cartella di pagamento, considerato che quest’ultima quantificava la somma dovuta a titolo di interessi omettendo qualsivoglia spiegazione in merito alle modalità di calcolo adottate.
L’eccezione sollevata dai ricorrenti non veniva accolta dai Giudici di merito, così ponendo la Suprema Corte nella condizione di dover risolvere una questione estremamente delicata, espressione della persistente dialettica tra i principi cardine del diritto tributario, derivanti dagli artt. 3, 24, 97 e 113 della Carta costituzionale.
D’altro canto, la motivazione della cartella di pagamento è rilevante considerato che è volta ad assicurare la difesa del contribuente.
Bisogna evidenziare che, nel corso degli anni, spesse volte la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’ampiezza dell’obbligo motivazionale della cartella esattoriale che viene notificata al contribuente.
In ragione di quanto sopra narrato, si è creato un contrasto giurisprudenziale che necessita di essere risolto per il tramite di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, motivo per cui, con questa ordinanza, la sezione Tributaria della Suprema Corte ha rimesso la questione di cui trattasi al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

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In particolare, i contribuenti rilevavano un difetto motivazionale nella cartella di pagamento, considerato che quest’ultima quantificava la somma dovuta a titolo di interessi omettendo qualsivoglia spiegazione in merito alle modalità di calcolo adottate.
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