
Cassazione: la Difesa ha diritto ai file di log dei trojan usati nelle intercettazioni
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di log generati dai trojan impiegati nelle intercettazioni telematiche.
La Suprema Corte, con l’ordinanza appena menzionata, ha introdotto un principio tale da rappresentare un punto di svolta rispetto agli orientamenti seguiti dalla maggior parte della Procure, secondo i quali i file di log consisterebbero in elementi tecnici non equiparabili alle registrazioni audio.
La Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi su una questione riguardante la violazione del diritto di difesa, ex artt. 178, lett. c) e 268 cod. proc. pen., nella misura in cui il ricorrente si era visto negare la possibilità di ottenere copia dei file di log in fase cautelare.
La risposta della Cassazione a una tale istanza è stata nel senso di consentire agli avvocati della difesa la facoltà di ottenere i suddetti strumenti informatici, rappresentando questi ultimi un supporto all’attività intercettiva – al pari dei nastri registrati – e di conseguenza strumenti essenziali all’esercizio del diritto di difesa. I file di log possono essere identificati come quei file in grado di riportare, in formato testuale, tutte le operazioni attuate da un qualunque utente sul proprio dispositivo elettronico.
Le caratteristiche di tali file rendono questi ultimi suscettibili di assumere una particolare importanza nello svolgimento di un’attività investigativa, tanto da essere stati ribattezzati, dalla dottrina, con l’appellativo di “impronte digitali 2.0”.
Le funzioni esplicate da questi strumenti informatici sono le seguenti:
– consentono di individuare gli orari nonché la durata di una connessione ad Internet rilevando, anche, l’indirizzo IP;
– consentono di individuare le informazioni trasmesse da un apparecchio elettronico all’indirizzo poc’anzi menzionato;
– consentono di individuare i dati anagrafici dell’utente utilizzatore di un qualunque apparecchio informatico.
Appare, dunque, evidente il ruolo di fondamentale importanza che gli strumenti appena descritti siano in grado di assumere nel contesto di un’attività di indagine.
Ruolo che è stato riconosciuto agli stessi, non solo dalla recente ordinanza richiamata, ma anche da un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con la pronuncia n. 22302 del 4.8.2021, con la quale le Sezioni Unite civili hanno qualificato come supporto materiale delle intercettazioni tramite captatori informatici: “oltre ai nastri registrati, anche i supporti informatici dei file di log contenenti le informazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto”.
Di conseguenza, come rilevato dagli orientamenti della Corte di Cassazione, la mancata divulgazione di questi può comportare l’inutilizzabilità dei captatori e di conseguenza la limitazione dell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento giudiziario.
L’ordinanza n. 18464 della Cassazione non è suscettibile di inficiare la legittimità delle indagini ma di solo di rafforzare l’esercizio del diritto a una piena e completa difesa, come sostenuto dall’avvocato Staiano, il quale si è così espresso: “Se la legge prevede presupposti per la validità delle intercettazioni, la difesa deve poterli verificare. E per farlo serve anche il file di log”.
La portata innovativa della citata ordinanza potrebbe, inoltre, ripercuotersi anche su numerosi procedimenti già in corso, quali soprattutto i processi antimafia condotti dalla Dda di Catanzaro e dove è stato fatto un ampio uso dei trojan informatici, ad esempio i procedimenti Rinascita Scott, Petrolmafie, Imponimento e Maestrale – Carthago.
Dott.ssa Irma De Rosa

Copyright @ SIULP.it

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La Suprema Corte, con l’ordinanza appena menzionata, ha introdotto un principio tale da rappresentare un punto di svolta rispetto agli orientamenti seguiti dalla maggior parte della Procure, secondo i quali i file di log consisterebbero in elementi tecnici non equiparabili alle registrazioni audio.
La Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi su una questione riguardante la violazione del diritto di difesa, ex artt. 178, lett. c) e 268 cod. proc. pen., nella misura in cui il ricorrente si era visto negare la possibilità di ottenere copia dei file di log in fase cautelare.
La risposta della Cassazione a una tale istanza è stata nel senso di consentire agli avvocati della difesa la facoltà di ottenere i suddetti strumenti informatici, rappresentando questi ultimi un supporto all’attività intercettiva – al pari dei nastri registrati – e di conseguenza strumenti essenziali all’esercizio del diritto di difesa. I file di log possono essere identificati come quei file in grado di riportare, in formato testuale, tutte le operazioni attuate da un qualunque utente sul proprio dispositivo elettronico.
Le caratteristiche di tali file rendono questi ultimi suscettibili di assumere una particolare importanza nello svolgimento di un’attività investigativa, tanto da essere stati ribattezzati, dalla dottrina, con l’appellativo di “impronte digitali 2.0”.
Le funzioni esplicate da questi strumenti informatici sono le seguenti:
– consentono di individuare gli orari nonché la durata di una connessione ad Internet rilevando, anche, l’indirizzo IP;
– consentono di individuare le informazioni trasmesse da un apparecchio elettronico all’indirizzo poc’anzi menzionato;
– consentono di individuare i dati anagrafici dell’utente utilizzatore di un qualunque apparecchio informatico.
Appare, dunque, evidente il ruolo di fondamentale importanza che gli strumenti appena descritti siano in grado di assumere nel contesto di un’attività di indagine.
Ruolo che è stato riconosciuto agli stessi, non solo dalla recente ordinanza richiamata, ma anche da un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con la pronuncia n. 22302 del 4.8.2021, con la quale le Sezioni Unite civili hanno qualificato come supporto materiale delle intercettazioni tramite captatori informatici: “oltre ai nastri registrati, anche i supporti informatici dei file di log contenenti le informazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto”.
Di conseguenza, come rilevato dagli orientamenti della Corte di Cassazione, la mancata divulgazione di questi può comportare l’inutilizzabilità dei captatori e di conseguenza la limitazione dell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento giudiziario.
L’ordinanza n. 18464 della Cassazione non è suscettibile di inficiare la legittimità delle indagini ma di solo di rafforzare l’esercizio del diritto a una piena e completa difesa, come sostenuto dall’avvocato Staiano, il quale si è così espresso: “Se la legge prevede presupposti per la validità delle intercettazioni, la difesa deve poterli verificare. E per farlo serve anche il file di log”.
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