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Cessione d’azienda con riserva: effetti nel fallimento del cessionario

La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così come regolato dagli articoli 72 e 73 della legge fallimentare, illustrando la necessità di un attento esame sulla questione.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, l’Ente Morale Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori proponeva domanda di ammissione al passivo in merito al Fallimento Barabani s.r.l. per un credito, in prededuzione, di euro 1.032.000 e derivante dal mancato pagamento della società fallita rispetto a un contratto di cessione con riserva di proprietà.

Il Giudice delegato riteneva che la relativa Società avesse adempiuto all’integrale pagamento per via della realizzazione di opere eseguite sulla struttura alberghiera annessa all’azienda stessa.

Il tribunale di Ancona accoglieva parzialmente l’opposizione dell’Ente Religioso e lo ammetteva al passivo per l’intera somma creditoria senza, tuttavia, riconoscerne la relativa prededuzione, in quanto il Tribunale non riteneva che il curatore fosse subentrato nel contratto considerato pendente al momento dell’apertura e ritenendo, invece, che la Società fallita avesse adempiuto integralmente agli obblighi di pagamento come previsti dal relativo contratto di cessione di azienda.

L’Ente Religioso nel rivolgersi alla Corte denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 73 e 111 della legge fallimentare per non aver il Giudice riconosciuto che il curatore fosse subentrato nel contratto di cessione di azienda ritenuto ancora pendente.

La Corte, con la sentenza di cui sopra, accoglie il ricorso principale proposto dall’Ente Religioso evidenziando come l’effetto traslativo della cessione di azienda non si fosse ancora perfezionato nel momento in cui veniva dichiarata l’apertura del fallimento della cessionaria.

Nello specifico veniva rilevato come il pagamento delle rate del prezzo fossero, di fatto, ancora in corso, configurando pertanto un ipotesi  di contratto pendente regolato espressamente dall’art. 72 comma 1 della legge fallimentare; con la conseguenza, quindi, delle relative obbligazioni delle esecuzioni a carico del curatore subentrato, tra le quali quelle di pagare in prededuzione le residue rate “Non essendo evidentemente logico che, a fronte dell’integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo debba subire  una falcidia del suo credito” (Cass. 12016/2011).

Dott.ssa Serenella Angelini

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La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così come regolato dagli articoli 72 e 73 della legge fallimentare, illustrando la necessità di un attento esame sulla questione.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, l’Ente Morale Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori proponeva domanda di ammissione al passivo in merito al Fallimento Barabani s.r.l. per un credito, in prededuzione, di euro 1.032.000 e derivante dal mancato pagamento della società fallita rispetto a un contratto di cessione con riserva di proprietà.

Il Giudice delegato riteneva che la relativa Società avesse adempiuto all’integrale pagamento per via della realizzazione di opere eseguite sulla struttura alberghiera annessa all’azienda stessa.

Il tribunale di Ancona accoglieva parzialmente l’opposizione dell’Ente Religioso e lo ammetteva al passivo per l’intera somma creditoria senza, tuttavia, riconoscerne la relativa prededuzione, in quanto il Tribunale non riteneva che il curatore fosse subentrato nel contratto considerato pendente al momento dell’apertura e ritenendo, invece, che la Società fallita avesse adempiuto integralmente agli obblighi di pagamento come previsti dal relativo contratto di cessione di azienda.

L’Ente Religioso nel rivolgersi alla Corte denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 73 e 111 della legge fallimentare per non aver il Giudice riconosciuto che il curatore fosse subentrato nel contratto di cessione di azienda ritenuto ancora pendente.

La Corte, con la sentenza di cui sopra, accoglie il ricorso principale proposto dall’Ente Religioso evidenziando come l’effetto traslativo della cessione di azienda non si fosse ancora perfezionato nel momento in cui veniva dichiarata l’apertura del fallimento della cessionaria.

Nello specifico veniva rilevato come il pagamento delle rate del prezzo fossero, di fatto, ancora in corso, configurando pertanto un ipotesi  di contratto pendente regolato espressamente dall’art. 72 comma 1 della legge fallimentare; con la conseguenza, quindi, delle relative obbligazioni delle esecuzioni a carico del curatore subentrato, tra le quali quelle di pagare in prededuzione le residue rate “Non essendo evidentemente logico che, a fronte dell’integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo debba subire  una falcidia del suo credito” (Cass. 12016/2011).

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