Danno da inadempimento contrattuale: come quantificare il risarcimento?
Nell’attività di quantificazione dell’ammontare del risarcimento del danno dipendente da un inadempimento contrattuale ci si deve riferire a diversi criteri.
In particolare, l’art. 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta“.
Dalla norma si evince che uno dei criteri da utilizzare è quello del lucro cessante da intendersi come il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire senza l’evento dannoso.
L’essenza stessa del lucro cessante va a identificarsi proprio in quell’incremento patrimoniale che doveva verificarsi con alta probabilità qualora, l’inadempimento e/o l’illecito non fosse avvenuto.
Nella sua quantificazione, la quale avverrà secondo l’equo apprezzamento del giudice, può rientrare anche il danno futuro mentre non vi rientrano i guadagni meramente ipotetici e gli eventuali vantaggi ottenuti dal creditore.

Il lucro cessante presuppone la, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta.
L’altro elemento da tenere in considerazione nella quantificazione dell’ammontare del danno da inadempimento contrattuale è rappresentato dalla c.d. “perdita di chance”.
Con danno da “perdita di chance” si intende la perdita effettiva e non ipotetica della possibilità di conseguire un determinato guadagno e dunque una concreta occasione di acquisire un vantaggio economico.
Ma cosa deve dimostrare il creditore?
Il creditore che voglia ottenere il ristoro da tale perdita deve dimostrare, secondo l’insegnamento della Cassazione il “pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. SS.UU. del 26 gennaio 2009, n. 1850).
Il risarcimento viene spesso calcolato su una percentuale delle chance lese e debitamente provate dalle parti.
Quando si tratta di responsabilità contrattuale, viene in rilievo il parametro della prevedibilità ex art. 1225 c.c., mentre qualora sia impossibile quantificare la perdita, quest’ultima viene individuata in maniera equitativa dal giudice ex art 1226 c.c..
Avv. Valerio D’Urso

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Nell’attività di quantificazione dell’ammontare del risarcimento del danno dipendente da un inadempimento contrattuale ci si deve riferire a diversi criteri.
In particolare, l’art. 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta“.
Dalla norma si evince che uno dei criteri da utilizzare è quello del lucro cessante da intendersi come il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire senza l’evento dannoso.
L’essenza stessa del lucro cessante va a identificarsi proprio in quell’incremento patrimoniale che doveva verificarsi con alta probabilità qualora, l’inadempimento e/o l’illecito non fosse avvenuto.
Nella sua quantificazione, la quale avverrà secondo l’equo apprezzamento del giudice, può rientrare anche il danno futuro mentre non vi rientrano i guadagni meramente ipotetici e gli eventuali vantaggi ottenuti dal creditore.

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Con danno da “perdita di chance” si intende la perdita effettiva e non ipotetica della possibilità di conseguire un determinato guadagno e dunque una concreta occasione di acquisire un vantaggio economico.
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