Legittimo il rifiuto del lavoratore a svolgere prestazioni pericolose per la sua incolumità
Con l’ordinanza n. 770 del 2023 i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore dipendente che si era rifiutato di svolgere attività pericolose per la propria incolumità.
Nello specifico, gli Ermellini hanno affermato che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni secondo le modalità indicate dal datore di lavoro se lo svolgimento dell’attività in questione costituisce un pericolo per la sua incolumità.

Dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, la collaboratrice contestava il licenziamento perché, mentre lavorava alla cassa del supermercato, permetteva ad alcuni clienti, che agivano con fare minaccioso, di passare in fila alla cassa senza pagare parte della merce.
A sostegno della propria difesa la cassiera sostiene di aver richiesto l’intervento della guardia giurata, che, in accordo con i responsabili del negozio, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri; dunque, la cassiera era rimasta sola a fronteggiare una situazione pericolosa.
La Corte d’appello di Roma accoglie il ricorso ritenendo la condotta non meritevole di licenziamento.
Confermando la decisione, la Suprema Corte ha rilevato come il datore di lavoro sia venuto meno al generale dovere di tutela, lasciando la cassiera sola a far fronte al comportamento minaccioso di tre clienti.
Gli Ermellini ravvisano dunque una violazione del generale obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La violazione di tale obbligo ha come conseguenza che l’inadempimento da parte del dipendente deve essere vista come legale e giustificata.
Ciò detto, il licenziamento risulta illegittimo, in quanto la condotta è priva di rilevanza disciplinare.
Sulla base di tali valutazioni, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso principale, confermando la decisione della Corte d’appello che disponeva la reintegrazione della dipendente.
Dott.ssa Olga Cosentino

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A sostegno della propria difesa la cassiera sostiene di aver richiesto l’intervento della guardia giurata, che, in accordo con i responsabili del negozio, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri; dunque, la cassiera era rimasta sola a fronteggiare una situazione pericolosa.
La Corte d’appello di Roma accoglie il ricorso ritenendo la condotta non meritevole di licenziamento.
Confermando la decisione, la Suprema Corte ha rilevato come il datore di lavoro sia venuto meno al generale dovere di tutela, lasciando la cassiera sola a far fronte al comportamento minaccioso di tre clienti.
Gli Ermellini ravvisano dunque una violazione del generale obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
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