Assistenza al familiare disabile: le novità in tema di permessi legge 104

La legge 104 del 1992 disciplina i diritti dei disabili e di coloro che offrono assistenza a questi ultimi attribuendo, ogni mese, tre giorni di permesso retribuito dal lavoro a chi assiste un familiare disabile.

Nello specifico, possono usufruire dei permessi retribuiti i lavoratori dipendenti che assistono disabili in situazione di gravità, coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado.

Tale diritto viene soppresso per i lavoratori a domicilio, addetti ai lavori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi e parasubordinati.

Generalmente le indennità per i permessi possono essere fruite:

  • a giorni: ciò significa che saranno indennizzati sulla base della retribuzione concretamente corrisposta;
  • a ore: dunque, anche in tal caso, saranno indennizzati sulla base dello stipendio  effettivamente corrisposto;
  • ovvero mediante il prolungamento del congedo parentale.

Il problema, però, si pone con riferimento ai permessi dei lavoratori che assistono i disabili.

Ed invero, spesso ci si chiede se dopo aver usufruito dei permessi per malattia sia possibile richiedere i permessi concessi della Legge 104 per assistere il familiare affetto da invalidità.

Sul punto, è intervenuto il Ministero del Lavoro sostenendo la possibile combinazione dei permessi per malattia con quelli previsti dalla Legge 104 prolungando la propria assenza al lavoro.

La ratio sta nella diversa giustificazione sottesa all’assenza dal luogo di lavoro poiché: nel primo caso ci si assenta per una propria malattia, nel secondo caso, invece, ci si assenta per prestare assistenza al familiare invalido.

Lo stesso principio si applica ad altre assenze protette, come il congedo di maternità obbligatorio o elettivo, o l’utilizzo di altri congedi, come i permessi sindacali.

A tal proposito il D.lgs. n.105 del 30 giugno 2022, nell’attuare la direttiva (UE) 2019/1158, avente ad oggetto l’equilibrio e dunque la conciliazione dell’attività professionale con la vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto considerevoli novità normative sia in materia di permessi di cui all’articolo 33 della L. n.104/1992, che per quanto riguarda il congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.

Queste agevolazioni hanno scopi diversi e conferiscono ai lavoratori diritti diversi, diritti che non possono essere limitati.

Difatti, occorre qui ribadire come la finalità delle novità introdotte con il D. lgs n.105/2022 sia quella far sì che le esigenze nascenti dagli impegni lavorativi, personali e quelli connessi all’assistere un convivente disabile si bilancino tra loro al fine di supportare i genitori ed i prestatori di assistenza nello svolgimento delle loro attività quotidiane.

La questione che a questo punto ci si deve porre è: quali sono le novità inerenti ai permessi legge 104 per assistere il familiare disabile?

La risposta è alquanto lineare:

  • Anzitutto, viene eliminata la figura del referente unico dell’assistenza al fine di agevolare il più possibile i familiari che si prendono cura della persona disabile e che la assistono quotidianamente. Ciò significa che per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il congedo può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;
  • I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso e tra un periodo di malattia e la successiva fruizione dei giorni di permesso legge 104 del 1992, non è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa;
  • I giorni di assenza retribuiti continuano ad essere tre al mese e, durante queste giornate, il lavoratore dovrà prendersi cura del parente affetto da disabilità. Tuttavia, nel caso in cui dovesse trasparire che egli ha beneficiato di tale agevolazione per porre in essere attività personali che non hanno nulla a che vedere con l’assistenza al disabile, potrebbero esservi una serie di ripercussioni più o meno gravi che possono arrivare sino al licenziamento.

Dott.ssa Francesca Morelli