
Sconti sulla TARI nel caso in cui il servizio non sia regolare
La Tari (tassa sullo smaltimento dei rifiuti) è un tributo particolarmente discusso tanto che, in relazione allo stesso, è intervenuta la Corte di Cassazione per il tramite della recentissima ordinanza n. 5940 del 23 febbraio 2022.
La vicenda sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi nasce dal ricorso presentato innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli da una società che ha impugnato l’avviso di pagamento pervenuto dal Comune di Nola in relazione alla Tari del 2015, dovuta per la detenzione di un’unità immobiliare interna all’area di interporto di Nola.
La Commissione Tributaria provinciale di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società, ragione per la quale il Comune ha presentato appello avverso la pronuncia della CTP di Napoli innanzi alla CTR della Campania. Quest’ultima, con Sentenza n. 9282/2018, ha rigettato l’appello proposto dall’ente territoriale.
Il Comune di Nola ha presentato dunque Ricorso per Cassazione avverso la pronuncia n. 9282/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 comma 657 della legge 27 dicembre del 2013 n. 147.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sopra citato articolo 1 comma 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nelle zone in cui la raccolta non viene effettuata la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Pertanto, essendo incontestato che il Comune di Nola abbia istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento alla zona dell’Interporto, sino ai punti di accesso, ma non anche all’interno di essa, ove il servizio viene espletato da una società privata, la Tari è dovuta applicando la riduzione del 40% prevista dall’articolo 1 comma 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

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La Corte di Cassazione ha chiarito che il sopra citato articolo 1 comma 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nelle zone in cui la raccolta non viene effettuata la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
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