Ricorso inammissibile per difetto di valida procura
La Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, ud. 17/01/2020, dep. 18/02/2020, n.4069 si è espressa a riguardo stabilendo che
“un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile nelle ipotesi in cui la procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, quando manca dei riferimenti al ricorso introduttivo alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico del difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità del giudizio”.
La questione dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di valida procura è stata sollevata in merito ad una pronuncia di merito del 2018 della Corte d’Appello di Brescia.
La sentenza in questione è stata oggetto di ricorso, a seguito del quale è stato presentato un controricorso in Cassazione con atto articolato in un unico motivo, ovvero il difetto di procura speciale conferita all’avvocato della difesa in Cassazione. La Cassazione ha accolto il controricorso, ritenendo fondata l’eccezione e per tali ragioni ha dichiarato il ricorso principale inammissibile.
La motivazione dell’accoglimento del controricorso era la genericità della procura allegata al ricorso. La procura aveva la forma normalmente utilizzata per conferire mandato di rappresentate e difesa nei giudizi di merito, non contenendo le specifiche indicazioni della sentenza per cui l’impugnazione veniva rilasciata; non era idonea ai fini dell’instaurazione del giudizio di Cassazione.
Già in precedenza la Cassazione in tema aveva dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale apposta su foglio separato e priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato (Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, ud. 21/10/2020, dep. 11/11/2020, n.25447)
Ad un tal riguardo mette conto rilevare che per essere ammissibile un ricorso in Cassazione, la procura deve contenere quanto prescritto dal codice di procedura civile e nello specifico:
-
Essa deve essere contenuta nell’atto di ricorso, pena l’inammissibilità dell’atto, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c. il quale al comma 1 n. 5 stabilisce che il ricorso deve contenere “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto”.
-
L’articolo 83 co.1 c.p.c. stabilisce che “Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di ricorso in Cassazione la procura deve essere speciale, ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., il quale stabilisce che il ricorso in Cassazione “ è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”.
- In relazione al ricorso per Cassazione, opera una deroga alla regola sancita dall’art. 125 del c.p.c., secondo il quale è possibile conferire il mandato dopo la notifica dell’atto di citazione: qui, invece, la procura deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e contemporaneamente (o anteriormente) alla sottoscrizione del ricorso.
-
Ai sensi dell’articolo 83 co. 3 :
“La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
-
Ai sensi del co. 4 del suddetto articolo “La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa”.
Per tali ragioni, in conclusione, è possibile affermare che per essere ammissibile un ricorso per Cassazione deve necessariamente trattarsi di procura speciale, deve esser contenuta nell’atto di ricorso e deve indicare il procedimento a cui si riferisce e, quindi, la sentenza che si intende impugnare davanti alla Suprema Corte.
Ricorso inammissibile per difetto di valida procura
La Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, ud. 17/01/2020, dep. 18/02/2020, n.4069 si è espressa a riguardo stabilendo che
“un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile nelle ipotesi in cui la procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, quando manca dei riferimenti al ricorso introduttivo alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico del difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità del giudizio”.
La questione dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di valida procura è stata sollevata in merito ad una pronuncia di merito del 2018 della Corte d’Appello di Brescia.
La sentenza in questione è stata oggetto di ricorso, a seguito del quale è stato presentato un controricorso in Cassazione con atto articolato in un unico motivo, ovvero il difetto di procura speciale conferita all’avvocato della difesa in Cassazione. La Cassazione ha accolto il controricorso, ritenendo fondata l’eccezione e per tali ragioni ha dichiarato il ricorso principale inammissibile.
La motivazione dell’accoglimento del controricorso era la genericità della procura allegata al ricorso. La procura aveva la forma normalmente utilizzata per conferire mandato di rappresentate e difesa nei giudizi di merito, non contenendo le specifiche indicazioni della sentenza per cui l’impugnazione veniva rilasciata; non era idonea ai fini dell’instaurazione del giudizio di Cassazione.
Già in precedenza la Cassazione in tema aveva dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale apposta su foglio separato e priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato (Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, ud. 21/10/2020, dep. 11/11/2020, n.25447)
Ad un tal riguardo mette conto rilevare che per essere ammissibile un ricorso in Cassazione, la procura deve contenere quanto prescritto dal codice di procedura civile e nello specifico:
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Essa deve essere contenuta nell’atto di ricorso, pena l’inammissibilità dell’atto, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c. il quale al comma 1 n. 5 stabilisce che il ricorso deve contenere “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto”.
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L’articolo 83 co.1 c.p.c. stabilisce che “Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di ricorso in Cassazione la procura deve essere speciale, ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., il quale stabilisce che il ricorso in Cassazione “ è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”.
- In relazione al ricorso per Cassazione, opera una deroga alla regola sancita dall’art. 125 del c.p.c., secondo il quale è possibile conferire il mandato dopo la notifica dell’atto di citazione: qui, invece, la procura deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e contemporaneamente (o anteriormente) alla sottoscrizione del ricorso.
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Ai sensi dell’articolo 83 co. 3 :
“La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
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