
Società consortile a responsabilità limitata, la prevalenza della disciplina societaria
Con sentenza n. 4671/2019, la Sezione VIII del Tribunale di Roma ribadisce la prevalenza della disciplina societaria, rispetto a quella consortile, per le società consortili.
“Avendo le società commerciali la possibilità di esercizio di attività consortile, la disciplina applicabile è quella propria del modulo societario prescelto, mentre l’art. 2615cc appare utilizzabile per il caso in cui l’ente consortile non operi con la forma societaria”.
Tale pronuncia origina dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso da T. s.r.l. avverso M. s.p.a. ed C. s.p.a., socie della società consortile a responsabilità limitata A.C. s.c.a.r.l.
Il ricorrente sosteneva l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2615 c.c., dunque, della responsabilità, in solido con il consorzio, dei singoli consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio per loro conto.
È d’uopo chiarire che le società consortili hanno forma societaria e finalità consortile, quindi non lucrativa.
Viene operato pertanto già un consistente deragliamento, quanto alla finalità, rispetto al modello societario prescelto, non essendo possibile applicare tutte quelle disposizioni inerenti al carattere lucrativo delle società.
Conseguentemente, per preservare la forma societatis, deve darsi prevalenza alla disciplina del tipo sociale prescelto, mentre l’applicazione della disciplina consortile è residuale, solo in quanto compatibile con il modello societario.
Dunque, essendo fondamentale in tema di s.r.l., il principio di autonomia patrimoniale perfetta secondo cui, ai sensi dell’art. 2462, c.1, c.c., per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, il Tribunale di Roma ha correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 2615 c.c. alle società consortili a responsabilità limitata.
Il Tribunale pertanto ha rigettato la domanda di parte ricorrente.
Luca Chiaretti

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Tale pronuncia origina dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso da T. s.r.l. avverso M. s.p.a. ed C. s.p.a., socie della società consortile a responsabilità limitata A.C. s.c.a.r.l.
Il ricorrente sosteneva l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2615 c.c., dunque, della responsabilità, in solido con il consorzio, dei singoli consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio per loro conto.
È d’uopo chiarire che le società consortili hanno forma societaria e finalità consortile, quindi non lucrativa.
Viene operato pertanto già un consistente deragliamento, quanto alla finalità, rispetto al modello societario prescelto, non essendo possibile applicare tutte quelle disposizioni inerenti al carattere lucrativo delle società.
Conseguentemente, per preservare la forma societatis, deve darsi prevalenza alla disciplina del tipo sociale prescelto, mentre l’applicazione della disciplina consortile è residuale, solo in quanto compatibile con il modello societario.
Dunque, essendo fondamentale in tema di s.r.l., il principio di autonomia patrimoniale perfetta secondo cui, ai sensi dell’art. 2462, c.1, c.c., per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, il Tribunale di Roma ha correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 2615 c.c. alle società consortili a responsabilità limitata.
Il Tribunale pertanto ha rigettato la domanda di parte ricorrente.
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