Focus – Suicidio Assistito: il caso Cappato
Nel noto processo che vede come protagonista Marco Cappato nello scorso 23 ottobre è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale.
Marco Cappato dopo aver accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani (noto anche come Dj Fabo) – per permettere a quest’ultimo di dar corso all’ espressa volontà di porre fine alla sua vita – si è spontaneamente presentato ai carabinieri.
Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aiuto al suicidio di cui all’art. 580 c.p. Il Pubblico Ministero, valutando le circostanze del caso di specie, presentava richiesta di archiviazione.
Il Giudice per le Indagini Preliminari ha però ritenuto necessario proseguire il giudizio imponendo al PM di formulare l’imputazione. Con l’imputazione coatta prendeva avvio il giudizio che proseguiva secondo il rito del giudizio immediato.
In quello il PM. chiedeva alternativamente di: assolvere l’imputato o sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.
La corte d’Assise di Milano emetteva, quindi, ordinanza per sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento alla sola condotta di “aiuto” al suicidio – integrante la partecipazione “materiale” al suicidio altrui – contenuta nell’art. 580.
La questione di legittimità costituzionale è presentata:
- con riferimento alla condotta di “aiuto” – considerata a prescindere da un contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito suicida – ritenuta in contrasto con gli artt. 2, 13, 117 Cost. quest’ultimo integrato dagli artt. 2 e 8 Cedu.
- con riferimento alla pena, prevista nella medesima misura nei casi – tra loro molto differenti – di istigazione da un lato e di agevolazione dell’esecuzione dall’altro.
La richiesta del giudice a quo è di un intervento ablativo da parte della Corte Costituzionale che riduca l’ambito dell’art. 580 c.p. ed escluda l’applicabilità della fattispecie nei casi di un aiuto che non incida sul processo decisionale.
Diana De Gaetani
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Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aiuto al suicidio di cui all’art. 580 c.p. Il Pubblico Ministero, valutando le circostanze del caso di specie, presentava richiesta di archiviazione.
Il Giudice per le Indagini Preliminari ha però ritenuto necessario proseguire il giudizio imponendo al PM di formulare l’imputazione. Con l’imputazione coatta prendeva avvio il giudizio che proseguiva secondo il rito del giudizio immediato.
In quello il PM. chiedeva alternativamente di: assolvere l’imputato o sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.
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- con riferimento alla condotta di “aiuto” – considerata a prescindere da un contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito suicida – ritenuta in contrasto con gli artt. 2, 13, 117 Cost. quest’ultimo integrato dagli artt. 2 e 8 Cedu.
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La richiesta del giudice a quo è di un intervento ablativo da parte della Corte Costituzionale che riduca l’ambito dell’art. 580 c.p. ed escluda l’applicabilità della fattispecie nei casi di un aiuto che non incida sul processo decisionale.
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