Equa riparazione, il diritto al risarcimento del contumace
La Suprema Corte, con ordinanza n. 4091/2019 depositata il 12 febbraio, ha confermato il precedente orientamento della stessa corte (Cassazione civile, 14 gennaio 2014, n.585) con il quale veniva riconosciuto all’erede della parte processuale defunta, rimasto contumace nel processo presupposto, il diritto al risarcimento del danno per violazione del principio di ragionevole durata del processo.
L’art. 2 della l. 89/2001(Legge Pinto), infatti, ritiene meritevole di tutela “chiunque” abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a seguito del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Lo stesso articolo 6 della Convenzione, poi, dispone che “ogni persona” ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole: è lo stesso dato normativo a non richiedere la costituzione di parte civile degli eredi come condizione necessaria per usufruire della tutela contro l’irragionevole durata del processo. La tutela è quindi apprestata a tutte le parti del processo e “la mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz’altro il relativo diritto”.
La Corte poi fa un distinguo tra la parte che agisce iure hereditatis e la parte che agisce iure proprio prevedendo che per quest’ultima il dies a quo per il computo della ragionevole durata riferimento è la notifica, nei propri confronti, dell’atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, “prima di tale momento, potrebbe essere stata del tutto all’oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all’eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l’erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d’animo per la sua durata, non ostando alla liquidazione dell’indennizzo l’eventuale scelta di non costituirsi”.
In particolare nel caso di specie la Corte cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia per due motivi. Innanzitutto nega il mancato diritto al risarcimento degli eredi che agiscono iure proprio, relativamente al periodo in cui questi sono rimasti contumaci. Secondo poi, non ritiene meritevole di accoglimento la decisione della corte di merito di detrarre dal totale i tempi dovuti alla volontà delle parti (rinvio udienze, riassunzione, morte del CTU) in quanto in alcuni casi l’eccessiva dilazione dei termini era addebitabile all’apparato giudiziario e non alle parti. Per tali ragioni quindi la corte cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.
Daniele Moccia

Equa riparazione, il diritto al risarcimento del contumace
La Suprema Corte, con ordinanza n. 4091/2019 depositata il 12 febbraio, ha confermato il precedente orientamento della stessa corte (Cassazione civile, 14 gennaio 2014, n.585) con il quale veniva riconosciuto all’erede della parte processuale defunta, rimasto contumace nel processo presupposto, il diritto al risarcimento del danno per violazione del principio di ragionevole durata del processo.
L’art. 2 della l. 89/2001(Legge Pinto), infatti, ritiene meritevole di tutela “chiunque” abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a seguito del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Lo stesso articolo 6 della Convenzione, poi, dispone che “ogni persona” ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole: è lo stesso dato normativo a non richiedere la costituzione di parte civile degli eredi come condizione necessaria per usufruire della tutela contro l’irragionevole durata del processo. La tutela è quindi apprestata a tutte le parti del processo e “la mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz’altro il relativo diritto”.
La Corte poi fa un distinguo tra la parte che agisce iure hereditatis e la parte che agisce iure proprio prevedendo che per quest’ultima il dies a quo per il computo della ragionevole durata riferimento è la notifica, nei propri confronti, dell’atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, “prima di tale momento, potrebbe essere stata del tutto all’oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all’eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l’erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d’animo per la sua durata, non ostando alla liquidazione dell’indennizzo l’eventuale scelta di non costituirsi”.
In particolare nel caso di specie la Corte cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia per due motivi. Innanzitutto nega il mancato diritto al risarcimento degli eredi che agiscono iure proprio, relativamente al periodo in cui questi sono rimasti contumaci. Secondo poi, non ritiene meritevole di accoglimento la decisione della corte di merito di detrarre dal totale i tempi dovuti alla volontà delle parti (rinvio udienze, riassunzione, morte del CTU) in quanto in alcuni casi l’eccessiva dilazione dei termini era addebitabile all’apparato giudiziario e non alle parti. Per tali ragioni quindi la corte cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.
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