Avviso di accertamento: la motivazione non può essere integrata in giudizio
Con ordinanza n°4176/2019 la Cassazione si è soffermata sull’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento.
Il ricorrente lamentava la nullità dell’avviso di accertamento di un maggior reddito relativo all’anno 2004 rispetto a quello dichiarato, per violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto, al quale non era stato allegato né prodotto in giudizio l’atto, preliminare e presupposto all’accertamento impugnato, emesso dall’Ufficio del Registro di Avellino.
La Cassazione ha rilevato la violazione, ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 42, comma 2, D.P.R. n°600/1973, dell’obbligo di motivazione “provocata da una mancata allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell’atto presupposto del provvedimento emanato” (v. anche Cass. Sez. V 25/07/2012 n°13110).
Gli Ermellini, ricordano, altresì, che “è d’uopo l’allegazione all’atto dell’Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato in motivazione, del quale il contribuente non abbia completa e legale conoscenza, senza che la motivazione possa essere integrata in giudizio dall’Ufficio” (v. anche Cass. Sez. V 04/07/2014 n°15327; Cass. Sez. V 21/05/2018 n°12400).
Alla luce dei suesposti principi, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.
Dott. Luca Chiaretti

Avviso di accertamento: la motivazione non può essere integrata in giudizio
Con ordinanza n°4176/2019 la Cassazione si è soffermata sull’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento.
Il ricorrente lamentava la nullità dell’avviso di accertamento di un maggior reddito relativo all’anno 2004 rispetto a quello dichiarato, per violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto, al quale non era stato allegato né prodotto in giudizio l’atto, preliminare e presupposto all’accertamento impugnato, emesso dall’Ufficio del Registro di Avellino.
La Cassazione ha rilevato la violazione, ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 42, comma 2, D.P.R. n°600/1973, dell’obbligo di motivazione “provocata da una mancata allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell’atto presupposto del provvedimento emanato” (v. anche Cass. Sez. V 25/07/2012 n°13110).
Gli Ermellini, ricordano, altresì, che “è d’uopo l’allegazione all’atto dell’Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato in motivazione, del quale il contribuente non abbia completa e legale conoscenza, senza che la motivazione possa essere integrata in giudizio dall’Ufficio” (v. anche Cass. Sez. V 04/07/2014 n°15327; Cass. Sez. V 21/05/2018 n°12400).
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