Insolvenza Civile

luglio 1st, 2018|Articoli|

In Italia non aumentano solo i casi di insolvenza commerciale (che normalmente trovano nei piani di risanamento e negli altri strumenti predisposti dalla Legge Fallimentare la loro soluzione), ma aumenta anche la cosiddetta “insolvenza civile” e quindi la situazione di sovra indebitamento di coloro che, non essendo imprenditori, non rientrano nell’ambito di applicazione delle procedure concorsuale e, quindi, non possono usufruire dell’esdebitazione connessa al ricorso a tale tipologia di procedura.
I “debitori civili” – come ad esempio la persona fisica non imprenditore o il consumatore – nel nostro ordinamento sono stati ritenuti assoggettabili ad una sorta di procedura concorsuale (appositamente prevista e diversa da quelle previste dalla Legge Fallimentare per gli imprenditori commerciali) solo per effetto della Legge n. 3 del 27/01/2012, introducendo nel nostro ordinamento le procedure di composizione della “crisi da sovraindebitamento”, finalizzate a risolvere tutte le ipotesi di “insolvenza civile” ed evitare quindi le aggressioni patrimoniali da parte dei creditori insoddisfatti.
Un ulteriore passo in avanti, peraltro, è stato fatto con la legge delega n. 155/2017 “per la riforma delle discipline delle crisi di impresa e dell’insolvenza”, emanata il 19 ottobre 2017 per delegare al governo una disciplina organica dell’intero diritto concorsuale, attraverso l’emanazione di un unico testo che si occupi non solo della cosiddetta “insolvenza commerciale” (quella tipica delle imprese) anche dell’“insolvenza civile” (tipica della persona fisica non imprenditore).
Infatti l’art. 2, lettera e) della legge delega in discorso attribuisce al Governo il compito di introdurre procedimento unico di accertamento dello stato crisi al quale assoggettare “ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditori esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con l’esclusione dei soli enti pubblici”.
Pertanto di tali procedure, che saranno sostanzialmente finalizzate ad una composizione della crisi concordata con l’intero ceto creditorio, potranno avvalersi anche le persone fisiche in difficoltà economiche, raggiungendo con i rispettivi creditori un accordo finalizzato all’estinzione della complessiva esposizione debitoria nei confronti di tutti i creditori ed evitando, in tal modo, l’avvio di pignoramenti.
Soluzioni stragiudiziali di composizione della crisi, che verranno introdotti per effetto dei decreti attuativi che il Governo dovrà emettere per effetto della legge delega n. 155/2017, ma che richiedono comunque l’ausilio di un professionista.
In ogni caso si evidenzia che, coloro che sono già stati colpiti dalle azioni esecutive intraprese dal singolo creditore (ad esempio un pignoramento immobiliare), potranno nel frattempo tentare di raggiungere un accordo tra le parti attraverso accordi stragiudiziali raggiunti a margine dell’imminente pignoramento.
Con l’ausilio di un professionista specializzato nel settore delle esecuzioni è possibile definire i contenziosi con i creditori mediante accordi che esulano dalla procedura esecutiva in essere e che possano essere vantaggiosi e poco dispendiosi per entrambe le parti.
L’intervento del professionista mira a risolvere totalmente la situazione debitoria fornendo un’assistenza e una consulenza globale al cliente, stragiudiziale e legale, per tutto l’iter della pratica.
Le soluzioni proposte dal professionista al debitore per evitare la procedura esecutiva possono essere le più svariate e cambiano in base ad ogni situazione debitoria; ci limitiamo a citarne alcune:

  1. La possibilità di rientrare dall’esposizione debitoria mediante un saldo e stralcio, ossia una proposta transattiva tramite la quale si ottenga una riduzione percentuale dell’intero debito. Debitore e creditore si accordano per il pagamento di una somma “a saldo”, il debitore si impegna a pagare un ammontare minore rispetto al debito totale residuo in tempi brevi e al contempo il creditore, una volta ottenuto il pagamento accordato, dichiarerà di non avere più alcuna pretesa debitoria (“a stralcio”);
  2. La predisposizione di piani di rientro dilazionati nel tempo per saldare il debito che tengano conto, a seguito di un studio approfondito da parte del professionista della situazione finanziaria del debitore, le reali capacità contributive del debitore.

Lo scopo è quello di rendere sostenibile il carico debitorio da corrispondere all’ente creditore, facilitando al pagamento del proprio debito e mettendolo nuovamente nelle “condizioni economiche” adatte per soddisfare completamente i creditori ed estinguere la posizione debitoria.
È dunque necessario farsi assistere da una guida altamente specializzata nel settore delle esecuzioni al fine di poter evitare che la fase esecutiva di un contenzioso – dovuto da una esposizione debitoria acclarata – possa portare a conseguenze irreparabili come la perdita di un immobile.
Qualora poi si trattasse di una esposizione debitoria generalizza e diffusa e nei confronti una pluralità di creditori, tanto da poter essere qualificata come una situazione di “insolvenza civile”, il debitore persona fisica potrà in futuro avvalersi delle procedure di accertamento e composizione della crisi che verranno introdotte nel nostro ordinamento dal Governo, in attuazione della L.Delega n155/2017