Notifica a mezzo posta atti tributari: va eseguita da Poste Italiane S.p.a.

gennaio 21st, 2018|Articoli, Diritto civile, Matteo Pavia|

Con la sentenza n. 234/18 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle notificazioni nel procedimento tributario.

Nel caso di specie la Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza della CTR Campania, la quale, confermando quanto statuito dal giudice di prime cure, rigettava il gravame e con esso l’opposizione proposta dal contribuente avverso un atto impositivo relativo ad un accertamento ICI del 2004 notificatogli dal Comune di Ischia.

In sede di gravame il contribuente lamentava l’omessa valutazione di un fatto decisivo del giudizio riguardante la modalità con la quale l’atto impositivo era stato notificato. Infatti il contribuente riteneva che la notificazione in questione era stata effettuata in violazione delle norme in quanto avvenuta mediante servizio postale privato e non per mezzo del servizio di Poste Italiane s.p.a.

L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione afferma che “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali

È bene precisare che l’art. 1, comma 57, lett. b), L. n. 124/2017 disponeva, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione della norma precedente esposta – D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 – , con conseguente soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A. – quale fornitore del servizio postale universale  dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Inoltre, il comma 58 della dell’art. 1 della L. n. 124/2017 statuisce espressamente che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 29 agosto 2017) “l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lettera u quater)” “determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57, del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”

Nel caso in esame, considerato che al momento del fatto non erano state rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), gli Ermellini ritenevano legittima l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982 –  tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali – debba essere di competenza esclusiva di Poste Italiane s.p.a., almeno per tutti gli atti la cui notifica sarebbe avvenuta prima della data dalla quale inizia a decorrere la modifica introdotta dall’art. l’art. 1, comma 57, lett. b), L. n. 124/2017.

Al riguardo, i giudici del Palazzaccio rilevavano che la notifica dell’atto impugnato era stata effettuata dall’ente impositore prima della data di decorrenza della riforma e pertanto la stessa era da considerarsi nulla e non suscettibile di sanatoria.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieva altresì il ricorso presentato dal contribuente condannando il Comune di Ischia alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

Dott. Matteo Pavia