Decreto Fiscale, tante novità in arrivo per gli avvocati
Il cosiddetto Decreto Fiscale ossia il D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge n. 172 del 04.12.2017 riporta alcune rilevanti novità per gli avvocati degne di nota.
Intanto il decreto fiscale (cfr. art. 19 quaterdecies) introduce l’art. 13-bis nella l. n. 247/2012 che disciplina il cd. equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
La norma considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri Ministeriali.
La norma considera inoltre vessatorie tutte quelle clausole contenute nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività legali in favore di imprese bancarie e assicurative, che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.
Ed in particolare quelle che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
Secondo la legge non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione delle suddette clausole le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
Le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
L’azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui sopra e’ proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
Il Giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una delle clausole sopracitate, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri Ministeriali.
Inoltre l’art. 19-novies del decreto fiscale (introdotto in sede di conversione) ha riformulato l’art. 12, comma 2, l. n. 247/2012 prevedendo l’obbligo della stipula della polizza infortuni solo per la copertura dei propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.
Prof. Avv. Sergio Scicchitano
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Il cosiddetto Decreto Fiscale ossia il D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge n. 172 del 04.12.2017 riporta alcune rilevanti novità per gli avvocati degne di nota.
Intanto il decreto fiscale (cfr. art. 19 quaterdecies) introduce l’art. 13-bis nella l. n. 247/2012 che disciplina il cd. equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
La norma considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri Ministeriali.
La norma considera inoltre vessatorie tutte quelle clausole contenute nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività legali in favore di imprese bancarie e assicurative, che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.
Ed in particolare quelle che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
Secondo la legge non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione delle suddette clausole le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
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La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
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