Difetto del guard rail, la responsabilità dell’ente in caso di incidente stradale

Già in precedenza la Giurisprudenza di Legittimità si era pronunciata sancendo che, in caso di incidente da circolazione stradale, la responsabilità è dell’ente proprietario della strada per i danni provocati dal guard rail se questo, per la sua inadeguatezza, rappresenta una situazione di «pericolo immanente».

Nella pronuncia in esame (Cass. 6537/2011) la Suprema Corte inoltre escludeva anche il concorso causale del comportamento della vittima sotto il profilo della presunta «abnormità – eccesso di velocità» della guida poiché la funzione del guard rail, è quella di impedire al conducente di uscire fuori strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l’autovettura di uscire fuori dalla carreggiata stabilendo che non deve accadere che la protezione diventi una lama mortale che squarcia l’abitacolo.

Oggi, gli Ermellini tornano, con l’ordinanza 22801 resa il 29.09.2017, a delineare la responsabilità da custodia ex articolo 2051 c.c. dell’Ente proprietario o gestore della strada nel caso di guard rail difettoso.

La vicenda, di cui alla summenzionata ordinanza, tra origine da un incidente stradale in cui la vittima, a bordo del proprio motociclo, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo a causa di un solco nell’asfalto, peraltro non segnalato, veniva sbalzato contro un guard rail difettoso e mal posizionato causando, con ciò, serie lesioni personali alla vittima.

Dopo aver vinto il giudizio di primo grado, su ricorso in appello proposto dal Comune, la Corte di Appello rigettava la domanda del motociclista stabilendo che il guard rail difettoso non potesse aver avuto un’incidenza causale nella determinazione dell’incidente e dei danni lamentati.

In tale contesto, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame – cassando la sentenza della Corte di Appello – nel ribadire la responsabilità dell’Ente proprietario ha stabilito due principi fondamentali ed ovvero:

  1. le barriere laterali installate dai comuni non hanno esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio di fuoriuscita di strada.
  2. l’Ente territoriale dopo aver predisposto le barriere laterali “ ….. è tenuto alla sua manutenzione sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua finzione …….. sia perché essa non diventi, in se, elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada , ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente ……..”

Pertanto, l’Ente che ometta di intervenire, mediante adeguai interventi di manutenzione, per il ripristino delle condizioni di sicurezza viola non solo le norme che impongono di collocare le barriere stradali secondo gli standard di sicurezza, ma viola i principi generali in tema di responsabilità civile.

Avv. Leonardo Cosentino