Cartelle di pagamento: estratto ruolo informatizzato idoneo a provare regolarità notifica
Con la sentenza n. 21458/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della notifica delle cartelle esattoriali.
Il fatto traeva origine da un’opposizione con la quale una società impugnava una serie di cartelle di pagamento – sottostanti il fermo amministrativo di un veicolo – notificategli da Equitalia ETR s.p.a.
Il Giudice di Pace di Bari, ritenendo che per provare la rituale notifica delle suindicate cartelle di pagamento fosse necessaria la produzione delle cartelle stesse, accoglieva l’opposizione proposta dalla società poiché, nel caso de quo, l’agente delle riscossioni aveva prodotto soltanto l’estratto del ruolo informatizzato delle stesse.
Pertanto l’agente delle riscossioni impugnava la decisione del GDP innanzi al Tribunale di Bari, il quale, non rilevando alcun errore nella decisione del giudice di primo grado, rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza l’agente delle riscossioni proponeva ricorso per Cassazione lamentando nuovamente l’erronea applicazione della regola di diritto ex art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973. riguardante le modalità alternative per dimostrare la notifica della cartella esattoriale.
La norma in questione stabilisce espressamente che “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.”
La Suprema Corte, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, riteneva che in tema di esecuzione esattoriale l’agente per la riscossione non ha alcun onere probatorio di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento poiché la stessa norma ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice”. Pertanto, se l’agente della riscossione notificasse la cartella di pagamento con mezzi ordinari o con messo notificatore anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno, la “matrice” sarebbe l’unico documento che l’agente ha a sua disposizione per dimostrare la rituale notifica.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione, ritenendo che la produzione dell’estratto del ruolo informatizzato fosse idonea a provare la notifica, accoglieva il ricorso in questione, cassava la sentenza e rinviava ad un’altra sezione del Tribunale di Bari.
Dott. Matteo Pavia

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Il Giudice di Pace di Bari, ritenendo che per provare la rituale notifica delle suindicate cartelle di pagamento fosse necessaria la produzione delle cartelle stesse, accoglieva l’opposizione proposta dalla società poiché, nel caso de quo, l’agente delle riscossioni aveva prodotto soltanto l’estratto del ruolo informatizzato delle stesse.
Pertanto l’agente delle riscossioni impugnava la decisione del GDP innanzi al Tribunale di Bari, il quale, non rilevando alcun errore nella decisione del giudice di primo grado, rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza l’agente delle riscossioni proponeva ricorso per Cassazione lamentando nuovamente l’erronea applicazione della regola di diritto ex art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973. riguardante le modalità alternative per dimostrare la notifica della cartella esattoriale.
La norma in questione stabilisce espressamente che “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.”
La Suprema Corte, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, riteneva che in tema di esecuzione esattoriale l’agente per la riscossione non ha alcun onere probatorio di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento poiché la stessa norma ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice”. Pertanto, se l’agente della riscossione notificasse la cartella di pagamento con mezzi ordinari o con messo notificatore anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno, la “matrice” sarebbe l’unico documento che l’agente ha a sua disposizione per dimostrare la rituale notifica.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione, ritenendo che la produzione dell’estratto del ruolo informatizzato fosse idonea a provare la notifica, accoglieva il ricorso in questione, cassava la sentenza e rinviava ad un’altra sezione del Tribunale di Bari.
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