Pignoramento auto: sì alla riforma
Con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 entrato in vigore il 15 agosto 2017 è stato modificato l’art. 521-bis c.p.c. disciplinante il pignoramento degli autoveicoli.
La predetta norma era già stata oggetto di modifica con la L. del 6 agosto 2015, n. 132 mediante la quale era stata introdotta la possibilità di effettuare il pignoramento di autoveicoli non solo con le modalità previste specificamente in tal senso dal testo dell’art. 521-bis c.p.c. ma anche con le forme previste per il pignoramento in generale dall’art. 518 c.p.c.
La novità introdotta con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 riguarda invece il comma 6 dell’art. 521-bis c.p.c. e stabilisce in particolare che il creditore sarà tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione non più nella cancelleria del Tribunale bensì nella cancelleria del Giudice di Pace competente per l’esecuzione.
Tale spostamento di competenza dal Tribunale al Giudice di Pace sarà però operativo solo quando i nuovi giudici onorari avranno terminato tutta la fase formativa, compresi il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio, e dunque a partire dal 31 ottobre 2021.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 entrato in vigore il 15 agosto 2017 è stato modificato l’art. 521-bis c.p.c. disciplinante il pignoramento degli autoveicoli.
La predetta norma era già stata oggetto di modifica con la L. del 6 agosto 2015, n. 132 mediante la quale era stata introdotta la possibilità di effettuare il pignoramento di autoveicoli non solo con le modalità previste specificamente in tal senso dal testo dell’art. 521-bis c.p.c. ma anche con le forme previste per il pignoramento in generale dall’art. 518 c.p.c.
La novità introdotta con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 riguarda invece il comma 6 dell’art. 521-bis c.p.c. e stabilisce in particolare che il creditore sarà tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione non più nella cancelleria del Tribunale bensì nella cancelleria del Giudice di Pace competente per l’esecuzione.
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