
La procura alle liti aggiornata al DDL Concorrenza
Il comma 150 dell’art. 1 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 ossia del cd. DDL Concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017) ed entrata in vigore il 29.8.2017, ha modificato l’articolo 9, comma 4, del cd. Decreto Liberalizzazioni (Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), imponendo a tutti i liberi professionisti (e dunque non solo agli avvocati) di comunicare obbligatoriamente ai clienti in forma scritta (o digitale), la complessità dell’incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione, i dati della polizza assicurativa, nonché la misura del compenso indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Si aggiunga inoltre che il comma 141 lettera d del predetto ddl Concorrenza ha, altresì, eliminato dall’art. 13, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) le parole «a richiesta», imponendo quindi all’avvocato di fornire sempre e comunque il preventivo scritto al cliente al di lì là dell’esistenza o meno di una istanza espressa.
Tali novità inducono ad aggiornare il modello di procura alle liti che viene sottoscritta dal cliente al momento del conferimento dell’incarico secondo la formula che segue:
Avv. Sergio Scicchitano

La procura alle liti aggiornata al DDL Concorrenza
Il comma 150 dell’art. 1 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 ossia del cd. DDL Concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017) ed entrata in vigore il 29.8.2017, ha modificato l’articolo 9, comma 4, del cd. Decreto Liberalizzazioni (Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), imponendo a tutti i liberi professionisti (e dunque non solo agli avvocati) di comunicare obbligatoriamente ai clienti in forma scritta (o digitale), la complessità dell’incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione, i dati della polizza assicurativa, nonché la misura del compenso indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Si aggiunga inoltre che il comma 141 lettera d del predetto ddl Concorrenza ha, altresì, eliminato dall’art. 13, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) le parole «a richiesta», imponendo quindi all’avvocato di fornire sempre e comunque il preventivo scritto al cliente al di lì là dell’esistenza o meno di una istanza espressa.
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