Mancata notifica dell’avviso del dibattimento: è nullità generale insanabile
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18785 depositata il 18 aprile 2017, ha statuito il seguente principio di diritto “L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile. Non rileva, in tal senso, che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiduciario revocato”.
Nel caso di specie il Tribunale di primo grado condannava l’imputato per guida sotto l’influenza di alcool ai sensi dell’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies D.Lgs. 285/92.
La Corte d’Appello, in condivisione di quanto dedotto e accertato dal giudice di prime cure, confermava la condanna sancita ai danni del soggetto trasgressore.
Avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale, proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato adducendo la nullità assoluta del procedimento di gravame per la mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio.
La Suprema Corte riteneva fondato il motivo di ricorso dedotto dalla difesa sull’assunto secondo cui “La mancanza di difesa tecnica si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal precedente difensore fiduciario revocato”.
Difatti, a ritenere il contrario, è palese come in primis l’imputato sarebbe privato del proprio diritto di affidare la propria difesa tecnica a chi egli ritenga più opportuno, in secundis il difensore incaricato, non essendo reso edotto del decreto di citazione, non avrebbe la possibilità di predisporre una tempestiva e adeguata strategia difensiva.
In accoglimento del ricorso proposto dall’imputato, la Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza impugnata.
Dott. Marco Conti

Mancata notifica dell’avviso del dibattimento: è nullità generale insanabile
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Nel caso di specie il Tribunale di primo grado condannava l’imputato per guida sotto l’influenza di alcool ai sensi dell’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies D.Lgs. 285/92.
La Corte d’Appello, in condivisione di quanto dedotto e accertato dal giudice di prime cure, confermava la condanna sancita ai danni del soggetto trasgressore.
Avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale, proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato adducendo la nullità assoluta del procedimento di gravame per la mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio.
La Suprema Corte riteneva fondato il motivo di ricorso dedotto dalla difesa sull’assunto secondo cui “La mancanza di difesa tecnica si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal precedente difensore fiduciario revocato”.
Difatti, a ritenere il contrario, è palese come in primis l’imputato sarebbe privato del proprio diritto di affidare la propria difesa tecnica a chi egli ritenga più opportuno, in secundis il difensore incaricato, non essendo reso edotto del decreto di citazione, non avrebbe la possibilità di predisporre una tempestiva e adeguata strategia difensiva.
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