
La laboriosità del magistrato non è circostanza idonea a escludere l’illecito
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4096/2017, ha affrontato il tema degli illeciti disciplinari riguardanti i magistrati.
Nel caso di specie le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso per Cassazione proposto da un magistrato avverso la sentenza n. 36/2016 emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura, che infliggeva al suddetto magistrato la sanzione dell’ammonizione.
L’intera vicenda traeva origina da un’azione disciplinare promossa dal Ministero di Grazia e Giustizia con la quale si imputava al magistrato, nonché giudice della Corte d’Appello, un illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), del D.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, riguardante il mancato rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge per il deposito di n. 40 sentenze civili assunte in decisione tra il 2004 e il 2008.
Nello specifico si riscontravano ritardi superiori anche la triplo del termine previsto dalla legge, tanto per il deposito di n. 34 sentenze civili monocratiche, quanto per il deposito di n. 6 sentenze collegiali, nonché di ben 77 ordinanze depositate con ritardo ultrannuale.
Pertanto il magistrato ricorreva per Cassazione lamentando il fatto che la sentenza del CSM non aveva tenuto conto non solo della molteplicità degli incarichi e della quantità di lavoro che gli erano stati assegnati, ma anche della laboriosità dimostrata dal ricorrente nell’esplicare le sue funzioni.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che la sussistenza della fattispecie degli illeciti disciplinari dei magistrati può escludersi soltanto in presenza di circostanze del tutto eccezionali, tra le quali sicuramente è da escludersi la laboriosità del magistrato, in quanto esso è tenuto sempre a svolgere le proprie funzioni con “buona” laboriosità.
Dott. Matteo Pavia

La laboriosità del magistrato non è circostanza idonea a escludere l’illecito
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L’intera vicenda traeva origina da un’azione disciplinare promossa dal Ministero di Grazia e Giustizia con la quale si imputava al magistrato, nonché giudice della Corte d’Appello, un illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), del D.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, riguardante il mancato rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge per il deposito di n. 40 sentenze civili assunte in decisione tra il 2004 e il 2008.
Nello specifico si riscontravano ritardi superiori anche la triplo del termine previsto dalla legge, tanto per il deposito di n. 34 sentenze civili monocratiche, quanto per il deposito di n. 6 sentenze collegiali, nonché di ben 77 ordinanze depositate con ritardo ultrannuale.
Pertanto il magistrato ricorreva per Cassazione lamentando il fatto che la sentenza del CSM non aveva tenuto conto non solo della molteplicità degli incarichi e della quantità di lavoro che gli erano stati assegnati, ma anche della laboriosità dimostrata dal ricorrente nell’esplicare le sue funzioni.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che la sussistenza della fattispecie degli illeciti disciplinari dei magistrati può escludersi soltanto in presenza di circostanze del tutto eccezionali, tra le quali sicuramente è da escludersi la laboriosità del magistrato, in quanto esso è tenuto sempre a svolgere le proprie funzioni con “buona” laboriosità.
Dott. Matteo Pavia
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