Al fine di ottenere l’annullamento di un atto amministrativo, in alternativa al ricorso davanti al TAR, è possibile notificare un ricorso secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- il suddetto ricorso costituisce un rimedio amministrativo di carattere generale;
- detto ricorso è consentito solo contro gli atti amministrativi per soli motivi di legittimità, se si tratta di un atto definitivo o se non è possibile ricorrere contro l’atto per via gerarchica;
- può essere proposto sia per la tutela di interessi legittimi sia per la tutela di diritti soggettivi;
- il ricorso in esame va proposto con atto scritto diretto al Capo dello Stato nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Entro il predetto termine deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati (se individuabili in base all’atto oggetto del ricorso) e presentato all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente;
- il ricorso deve contenere: generalità del ricorrente; indicazione del provvedimento impugnato; motivi di impugnativa; richiesta di annullamento; sottoscrizione del ricorrente;
- il ricorrente, se sussiste la presenza di danni gravi e irreparabili, può richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con atto motivato del Ministero competente su parere conforme del Consiglio di Stato;
- il ricorso viene deciso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente in base al parere del Consiglio di Stato; in caso di proposta difforme dal parere del Consiglio di Stato da parte del Ministro quest’ultimo deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- l’amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione alla decisione del ricorso straordinario;
- non è necessario il patrocinio di un legale;
- è dovuto un contributo unificato fisso pari ad € 650,00.